SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) del 23 aprile 2013
Cause riunite da C 478/11 P a C 482/11 P

“65 Secondo i ricorrenti, il Tribunale ha violato l’articolo 45 dello Statuto della Corte, non avendo accertato l’esistenza di un caso di forza maggiore ai sensi di tale articolo.
66 Il conflitto che ha avuto luogo in Costa d’Avorio dovrebbe essere considerato come un caso di forza maggiore nei loro confronti, in quanto essi non disponevano, durante tale periodo, di alcun mezzo di comunicazione per prendere conoscenza degli atti controversi e non potevano pertanto esercitare il loro diritto di ricorso.
[…]
71 Al riguardo, si deve anzitutto ricordare che la rigorosa applicazione delle norme di procedura risponde all’esigenza della certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (sentenza del 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C 426/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata).
72 Occorre quindi ricordare che, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE e all’articolo 45 dello Statuto della Corte, spetta all’interessato dimostrare, da una parte, che circostanze anormali, imprevedibili e che gli sono estranee hanno comportato nei suoi confronti l’impossibilità di rispettare il termine di ricorso previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE e, dall’altra, che non poteva premunirsi contro le conseguenze di tali circostanze adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2007, Société Pipeline Méditerranée et Rhône, C 314/06, Racc. pag. I 12273, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
73 Nella fattispecie, i ricorrenti fanno valere in termini generici la situazione di conflitto armato in Costa d’Avorio, che a loro avviso ha avuto inizio nel mese di novembre 2010 ed è proseguita quantomeno sino al mese di aprile 2011.
74 Tuttavia, nessuno dei ricorrenti ha presentato, nella sua impugnazione dinanzi alla Corte, elementi tali da consentire a quest’ultima di individuare sotto quale profilo, e durante quale periodo preciso, la situazione generale di conflitto armato in Costa d’Avorio e le circostanze personali invocate dai ricorrenti avrebbero impedito loro di presentare ricorso tempestivamente.
[…]
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1) Le impugnazioni sono respinte”

v. anche la sentenza 15 novembre 2012 C-417/11P

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