SENTENZA DELLA CORTE 28 marzo 2000 C-7/98
«Convenzione di Bruxelles – Esecuzione delle decisioni – Ordine pubblico»
pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Bundesgerichtshof (Germania)
Dieter Krombach e André Bamberski

LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof con ordinanza 4 dicembre 1997, dichiara:

L’art. 27, punto 1), della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dev’essere così interpretato:
1) Alla luce della clausola dell’ordine pubblico di cui all’art. 27, punto 1), della detta Convenzione, il giudice dello Stato richiesto non può tener conto, nei confronti di un convenuto domiciliato sul territorio di quest’ultimo, del solo fatto che il giudice dello Stato d’origine ha fondato la propria competenza sulla cittadinanza della vittima di un reato.
2) Alla luce della clausola dell’ordine pubblico di cui all’art. 27, punto 1), della detta Convenzione, il giudice dello Stato richiesto può tener conto, nei confronti di un convenuto domiciliato sul territorio di quest’ultimo e perseguito per un reato doloso, del fatto che il giudice dello Stato d’origine gli ha negato il diritto di farsi difendere senza comparire personalmente.