arms-trade-treaty

DECISIONE 2013/269/PESC DEL CONSIGLIO del 27 maggio 2013

che autorizza gli Stati membri a firmare il trattato sul commercio di armi nell’interesse dell’Unione europea

THE ARMS TRADE TREATY

(1) L’11 marzo 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commis­sione a negoziare nell’ambito delle Nazioni Unite il trat­ tato sul commercio di armi relativamente a questioni di competenza esclusiva dell’Unione.
(2) Il 2 aprile 2013 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il testo del trattato sul commercio di armi. L’Assemblea generale ha altresì chiesto al segretario ge­nerale, in qualità di depositario del trattato, di aprirlo alla firma il 3 giugno 2013 ed ha invitato tutti gli Stati a prendere in considerazione la firma e, in seguito, in con­ formità con le rispettive procedure costituzionali, a di­ ventare parti del trattato appena possibile.
(3) L’obiettivo di tale trattato è stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare o migliorare la disciplina del commercio internazionale di armi convenzionali, prevenire ed eliminare il commercio illecito di armi convenzionali e impedire il loro dirotta­ mento. Gli Stati membri hanno espresso la loro soddi­sfazione per l’esito dei negoziati e la loro volontà di procedere con urgenza alla firma del trattato.
(4) Talune delle disposizioni del trattato riguardano questioni che sono di competenza esclusiva dell’Unione poiché rientrano nell’ambito della politica commerciale comune o incidono sulle norme del mercato interno in materia di trasferimento di armi convenzionali e di esplosivi.
(5) L’Unione europea non può firmare il trattato in quanto solo gli Stati possono esserne parti contraenti.
(6) Pertanto a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del TFUE, relativamente a questioni di competenza esclusiva del­ l’Unione, è opportuno che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a firmare il trattato nell’interesse dell’Unione,

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