SENTENZA DELLA CORTE

1° giugno 1999 C-126/97

Eco Swiss China Time Ltd e Benetton International NV

Un giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi su un’impugnazione per nullità di un lodo arbitrale, deve accoglierla se ritiene che il lodo sia effettivamente in contrasto con l’art. 81 CE, quando, ai sensi delle norme di procedura nazionali, deve accogliere un’impugnazione per nullità fondata sulla violazione di norme nazionali di ordine pubblico. In base al diritto comunitario non si devono disapplicare le norme di diritto processuale nazionale, ai sensi delle quali un lodo arbitrale interlocutorio avente natura di decisione definitiva che non ha fatto oggetto di un’impugnazione per nullità entro il termine di legge acquisisce l’autorità della cosa giudicata e non può più essere rimesso in discussione da un lodo arbitrale successivo, anche se ciò è necessario per poter esaminare, nell’ambito del procedimento d’impugnazione per nullità diretto contro il lodo arbitrale successivo, se un contratto, la cui validità giuridica è stata stabilita dal lodo arbitrale interlocutorio, sia tuttavia nullo poiché in contrasto con l’art. 81 CE.