SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
23 marzo 2006 C-237/04

Enirisorse SpA contro Sotacarbo SpA

La Corte ha ripetutamente dichiarato che, affinché una misura possa essere qualificata come aiuto di Stato, devono ricorrere tutte le condizioni di cui all’art. 87, n. 1, CE (v. sentenze 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, detta «Tubemeuse», Racc. pag. I-959, punto 25; 14 settembre 1994, cause riunite da C-278/92 a C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punto 20; 16 maggio 2002, causa C-482/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4397, punto 68, e 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. pag. I-7747, punto 74).

Così, in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenze Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, cit., punto 75, e 3 marzo 2005, causa C-172/03, Heiser, Racc. pag. I-1627, punto 27).

Una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale, che accordi ai soci di una società controllata dallo Stato una facoltà, derogatoria rispetto al diritto comune, di recesso da tale società a condizione di rinunciare a qualsiasi diritto sul patrimonio della società stessa, non può essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE.