SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
27 aprile 2006 C-96/04 Standesamt Stadt Niebüll

In virtù dell’art. 234, primo comma, CE, la Corte è competente a statuire in via pregiudiziale, in particolare, sull’interpretazione del trattato CE e degli atti compiuti dalle istituzioni delle Comunità europee. Il secondo comma di tale articolo aggiunge che, «[q]uando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione». Il terzo comma del detto articolo stipula che «[q]uando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia».

A tale riguardo, per valutare se l’organo remittente possiede le caratteristiche di un giudice ai sensi dell’art. 234 CE, questione unicamente di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali l’origine legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenze 17 settembre 1997, causa C?54/96, Dorsch Consult, Racc. pag. I?4961, punto 23 e giurisprudenza citata; 21 marzo 2000, cause riunite da C?110/98 a C?147/98, Gabalfrisa e a., Racc. pag. I?1577, punto 33; 14 giugno 2001, causa C?178/99, Salzmann, Racc. pag. I?4421, punto 13 e 15 gennaio 2002, causa C?182/00, Lutz. e a., Racc. pag. I?547, punto 12).

Inoltre, anche se l’art. 234 CE non subordina il rinvio alla Corte al carattere contraddittorio del procedimento nel corso del quale il giudice nazionale formula una questione pregiudiziale (v. sentenza 17 maggio 1994, causa C-18/93, Corsica Ferries, Racc. pag. I-1783, punto 12), risulta tuttavia da detto articolo che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di natura giurisdizionale (v. ordinanze 18 giugno 1980, causa 138/80, Borker, Racc. pag. 1975, punto 4, e 5 marzo 1986, causa 318/85, Greis Unterweger, Racc. pag. 955, punto 4; sentenze 19 ottobre 1995, causa C-111/94, Job Centre, Racc. pag. I-3361, punto 9, e Salzmann, citata, punto 14; Lutz e a., citata, punto 13 e 30 giugno 2005, causa C-165/03, Längst, Racc. pag. I-5637, punto 25).

Pertanto, quando svolge funzioni di autorità amministrativa senza dovere, al tempo stesso, dirimere una controversia, l’organo remittente, anche ove soddisfi le altre condizioni ricordate nel punto 12 della presente sentenza, non può essere considerato come un organo che esercita una funzione giurisdizionale. (v. citate sentenze Job Centre, punto 11; Salzmann, punto 15, e Lutz e a., punto 14).

A tal riguardo, va constatato che, nel caso in cui i genitori, che non portano lo stesso cognome ma hanno la custodia congiunta del figlio, non abbiano scelto, mediante dichiarazione resa dinanzi ad un ufficiale di stato civile, il cognome del padre o quello della madre quale cognome da assegnare al figlio alla nascita, la legge tedesca prevede che il Familiengericht è competente a conferire ad uno dei genitori il diritto di stabilire il cognome del figlio.

Ne deriva che il Familiengericht deve adottare una decisione senza che l’ufficiale di stato civile abbia preso o abbia potuto prendere precedentemente una decisione in materia. Così, nella causa principale, dagli atti emerge che lo Standesamt si è limitato ad investire della causa l’Amtsgericht Niebüll.

Ciò premesso, occorre considerare che l’Amtsgericht Niebüll svolge funzioni di autorità amministrativa senza dovere, al tempo stesso, dirimere una controversia.

È vero che sussisteva una controversia tra, da una parte, i genitori interessati e, dall’altra, l’amministrazione, quanto alla possibilità di far registrare il doppio cognome Grunkin-Paul in Germania. Tuttavia, tale controversia è stata decisa in ultima istanza dal Kammergericht Berlin e non costituisce oggetto del procedimento in corso dinanzi all’Amtsgericht Niebüll.

Peraltro, non vi è alcuna controversia, nella causa principale, tra i detti genitori, poiché questi ultimi sono d’accordo sul cognome che intendono dare al figlio, vale a dire il doppio nome composto dai loro rispettivi cognomi.

Da tutto quanto precede risulta che, nella detta causa, non si può ritenere che l’Amtsgericht Niebüll eserciti una funzione giurisdizionale. Di conseguenza, la Corte non è competente a risolvere la questione proposta dall’Amtsgericht Niebüll nella sua decisione 2 giugno 2003.