SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 30 maggio 2006 C-459/03
Commissione delle Comunità europee contro Irlanda

169 Orbene, l’obbligo degli Stati membri, previsto dall’art. 292 CE, di ricorrere al sistema giurisdizionale comunitario e di rispettare la competenza esclusiva della Corte che ne costituisce un tratto fondamentale dev’essere inteso come manifestazione specifica del loro più generale dovere di lealtà risultante dall’art. 10 CE.

170 Inoltre, occorre necessariamente constatare che questa prima parte del terzo motivo ha lo stesso oggetto del primo motivo, giacché verte sul medesimo comportamento dell’Irlanda, vale a dire l’avvio, da parte di tale Stato membro, del procedimento dinanzi al Tribunale arbitrale in violazione dell’art. 292 CE.

174 La Corte ha ricordato che, in tutti i settori che rientrano negli scopi del Trattato CE, l’art. 10 CE impone agli Stati membri di facilitare alla Comunità l’adempimento dei propri compiti e di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi suddetti (v., in particolare, parere 1/03 del 7 febbraio 2006, Racc. pag. I?0000, punto 119). Gli Stati membri assumono obblighi della stessa natura nell’ambito del Trattato CEEA in virtù dell’art. 192 EA.

175 La Corte ha inoltre sottolineato che gli Stati membri e le istituzioni comunitarie sono vincolati da un obbligo di stretta cooperazione nell’esecuzione degli impegni che hanno assunto in virtù di una competenza ripartita per concludere un accordo misto (v. sentenza Dior e a., cit., punto 36).

176 Così avviene particolarmente nel caso di una controversia che, come quella del caso di specie, verte essenzialmente su impegni risultanti da un accordo misto che rientrano in un ambito, la tutela e la preservazione dell’ambiente marino, in cui le competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri possono essere strettamente interconnesse, come testimoniano del resto la dichiarazione sulle competenze della Comunità e la sua appendice.

177 Il fatto di sottoporre una controversia di tale natura ad una giurisdizione come il Tribunale arbitrale comporta il rischio che una giurisdizione diversa dalla Corte si pronunci sulla portata di obblighi che si impongono agli Stati membri in virtù del diritto comunitario.

178 Peraltro, nella lettera dell’8 ottobre 2001, i servizi della Commissione avevano già sostenuto che la controversia relativa allo stabilimento MOX, quale era stata portata dall’Irlanda dinanzi al Tribunale arbitrale istituito ai sensi della Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale, apparteneva alla competenza esclusiva della Corte.

179 Pertanto, l’obbligo di stretta cooperazione nell’ambito di un accordo misto implicava, in capo all’Irlanda, un dovere di informazione e di consultazione previe delle istituzioni comunitarie competenti prima di dare avvio ad un procedimento di soluzione della controversia relativa allo stabilimento MOX nell’ambito della Convenzione.

Avviando un procedimento di risoluzione delle controversie contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relativamente allo stabilimento MOX ubicato nel sito di Sellafield (Regno Unito), l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 10 CE, 292 CE, 192 EA e 193 EA.