Conclusioni dell’Avvocato generale nella causa C-303/05
Advocaten voor de Wereld

3. L’art. 2, n. 2, della decisione quadro ed il principio di legalità in materia penale

100. Tale principio, espresso con il detto latino (94) «nullum crimen, nulla poena sine lege» e riprodotto nell’art. 7, n. 1, della Convenzione di Roma, nonché nell’art. 49, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, contiene, secondo una formulazione ormai classica usata dal Tribunal Constitucional español (95), una doppia garanzia: la prima, di ordine materiale e di portata assoluta, si traduce nell’esigenza imperativa della determinazione a priori dei comportamenti illeciti e delle sanzioni corrispondenti; la seconda, di natura formale, riguarda il rango delle norme che tipizzano tali comportamenti e disciplinano le sanzioni, che, nel sistema spagnolo (96), come nella maggior parte degli Stati membri, hanno forma di legge, approvata dal potere legislativo, depositario della volontà popolare.

101. In replica alla tesi sostenuta dall’associazione ricorrente nella causa principale, l’Arbitragehof chiede alla Corte di chiarire se l’elenco dei comportamenti di cui all’art. 2, n. 2, della decisione quadro assicuri il rispetto della garanzia materiale di legalità, tenuto conto della sua vaghezza ed imprecisione.

102. Tale garanzia rispecchia la certezza del diritto in ambito penale (97) e acquista maggiore intensità quando interessa valori di base come la libertà personale. Il suo obiettivo consiste nel far sì che i cittadini conoscano in anticipo i comportamenti dai quali devono astenersi e le conseguenze che da essi derivano (lex previa) (98), ciò che implica una definizione rigorosa e inequivocabile delle tipologie dei reati (lex certa), talché i cittadini, sulla base di tale definizione e, all’occorrenza, con l’ausilio dei tribunali (99), siano in grado di prevedere le azioni e le omissioni che li compromettono penalmente, ed altresì l’esclusione di interpretazioni analogiche ed estensive in peius, nonché dell’applicazione retroattiva della legge penale (100).

103. Pertanto, il principio di legalità opera nel diritto penale sostanziale come un imperativo per il legislatore, quando definisce i reati e fissa le pene corrispondenti, e per il giudice, quando esamina i reati ed applica le pene nell’ambito di un procedimento penale (101). In altre parole, tale principio entra in gioco quando si voglia esercitare lo ius puniendi proprio dello Stato o eseguire decisioni con vero e proprio spirito punitivo, per cui difficilmente la decisione quadro potrebbe violarlo, giacché non istituisce nessuna pena (102), né pretende armonizzare i sistemi penali degli Stati membri, ma si limita a strutturare un meccanismo di assistenza tra i magistrati di diversi paesi coinvolti in un procedimento, al fine di sottoporre a giudizio una persona imputata di reato o di far scontare una condanna. Tale strumento di cooperazione è assoggettato ad alcune condizioni, poiché le pene o le misure di sicurezza imponibili devono essere di una certa entità, essendo inoltre possibile richiedere che le stesse siano previste anche dall’ordinamento dello Stato in cui opera il giudice che presta il suo aiuto, salvo per il caso dei reati contemplati dall’art. 2, n. 2 «quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente».

104. Così, la certezza che tale principio esige deve essere richiesta al diritto penale sostanziale dello Stato di emissione e, pertanto, al legislatore ed al giudice di quest’ultimo, nell’avviare un procedimento penale e nel risolverlo, se del caso, con una condanna. E’ evidente che un mandato d’arresto europeo correttamente emesso si fonda su fatti qualificati dalla legge dello Stato di emissione come reati. L’ordinamento penale del paese di esecuzione del mandato deve soltanto prestare la collaborazione sollecitata e, se la normativa di trasposizione della decisione quadro lo prevede, subordinare la consegna della persona ricercata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato siano puniti penalmente anche ai sensi del suo ordinamento, con l’eccezione dei reati di cui all’art. 2, n. 2, piú volte menzionato, caso in cui il rispetto del principio di legalità è comunque assicurato.

105. A prescindere da quanto esposto in precedenza, si deve aggiungere che l’arresto e messa a disposizione, azioni in cui si traduce l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, non hanno carattere punitivo. Il giudice incaricato dell’esecuzione verifica che sussistano tutti gli elementi necessari al fine di consegnare al giudice emittente una persona che si trova nell’ambito della sua giurisdizione, senza addentrarsi nel merito della questione, tranne agli effetti della procedura di consegna, astenendosi dal valutare le prove e dal pronunciare un qualsiasi giudizio di colpevolezza. In tal senso la Commissione europea dei diritti dell’uomo ha interpretato il concetto di estradizione, avendolo escluso dalla nozione di condanna di cui all’art. 7 della Convenzione di Roma (103).

106. La domanda rivolta dall’Arbitragehof ha poco a che fare con il principio di legalità in materia penale e molto con il timore che alle nozioni di cui all’art. 2, n. 2, della decisione quadro si dia un significato diverso in ogni Stato membro, con il rischio di applicazioni divergenti. Nei paragrafi 96-99 di queste conclusioni ho già menzionato tale eventualità, che è inerente alla vocazione stessa di ogni atto normativo, astratta e generale. Adesso mi rimane soltanto da aggiungere che, qualora, dopo essersi avvalso di tutti i mezzi predisposti dalla decisione quadro per ovviare alle difficoltà e ottenere un’interpretazione uniforme in via pregiudiziale, il giudice che esegue il mandato d’arresto europeo nutra ancora dubbi circa la qualificazione giuridica dei fatti che l’hanno determinato, e sulla loro riconducibilità ad uno dei trentadue comportamenti di cui al citato art. 2, n. 2, dovrà ricorrere al disposto del medesimo art. 2, nn. 1 e 4.

107. Ritengo, in somma, che l’art. 2, n. 2, della decisione quadro non violi l’art. 6, n. 2, UE, in quanto si conforma ai principi di uguaglianza e di legalità in materia penale.