Corte di giustizia, 25 gennaio 2007, C?278/05

Carol Marilyn Robins e a. controSecretary of State for Work and Pensions

69 Secondo una giurisprudenza costante (v., in particolare, citate sentenze Brasserie du pêcheur e Factortame, punto 51, e Hedley Lomas, punto 25; sentenze 4 luglio 2000, causa C?424/97, Haim, Racc. pag. I?5123, punto 36, e 4 dicembre 2003, causa C?63/01, Evans, Racc. pag. I?14447, punto 83), la responsabilità di uno Stato membro per i danni arrecati ai singoli da una violazione del diritto comunitario presuppone che:

– la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli,

– che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e,

– che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi.

70 Quanto alla condizione di una violazione sufficientemente caratterizzata del diritto comunitario, essa implica una violazione grave e manifesta da parte dello Stato membro dei limiti posti al suo potere discrezionale. Al riguardo, fra gli elementi da prendere in considerazione, vanno sottolineati il grado di chiarezza e di precisione della norma violata e l’ampiezza del potere discrezionale che tale norma riserva alle autorità nazionali (sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, cit., punti 55 e 56).

71 Tuttavia, se lo Stato membro di cui trattasi non si trova di fronte a scelte normative e dispone di un potere discrezionale considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per integrare una violazione sufficientemente caratterizzata (v. sentenza Hedley Lomas, cit., punto 28).

72 Così, il potere discrezionale dello Stato membro costituisce un criterio importante per stabilire l’esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata del diritto comunitario.

73 Tale potere discrezionale dipende in larga parte dal grado di chiarezza e di precisione della norma violata.

74 Per quanto riguarda l’art. 8 della direttiva, dall’esame della prima questione risulta che esso, data la generalità dei suoi termini, conferisce agli Stati membri un ampio potere discrezionale ai fini della determinazione del livello di tutela dei diritti a prestazione.

75 Ne consegue che la responsabilità di uno Stato membro per incorretta attuazione di tale disposizione è subordinata alla constatazione di una violazione grave e manifesta, da parte dello stesso, dei limiti posti al suo potere discrezionale.

76 Per accertare se questa condizione sia soddisfatta, il giudice nazionale investito di una domanda di risarcimento danni deve tener conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato (sentenza 30 settembre 2003, causa C?224/01, Köbler, Racc. pag. I?10239, punto 54).

77 Fra tali elementi compaiono, in particolare, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata e l’ampiezza del potere discrezionale che tale norma riserva alle autorità nazionali, il carattere intenzionale o involontario della trasgressione commessa o del danno causato, la scusabilità o l’inescusabilità di un eventuale errore di diritto, la circostanza che i comportamenti adottati da un’istituzione comunitaria abbiano potuto concorrere all’omissione, all’adozione o al mantenimento in vigore di provvedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto comunitario (v. citate sentenze Brasserie du pêcheur e Factortame, punto 56, e Köbler, punto 55).

78 Nel caso di specie il giudice del rinvio dovrà tener conto del grado di chiarezza e di precisione dell’art. 8 della direttiva riguardo al livello di tutela richiesto.

79 A tale proposito si deve sottolineare che né le parti del procedimento principale, né gli Stati membri che hanno presentato osservazioni, né la Commissione sono stati in grado di indicare con precisione il livello minimo di tutela richiesto, loro avviso, dalla direttiva, per l’ipotesi in cui sia dichiarato che quest’ultima non impone una garanzia integrale.

80 Inoltre, com’è stato constatato al punto 56 della presente sentenza, né l’art. 8, né altra disposizione della direttiva contengono elementi che permettano di stabilire con precisione il livello minimo di tutela richiesto per i diritti alle prestazioni.

81 Il giudice del rinvio potrà prendere in considerazione anche la relazione definitiva della Commissione 15 giugno 1995, COM(95) 164 def. (non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee), sul recepimento della direttiva [80/987] da parte degli Stati membri, la quale è stata invocata nelle osservazioni presentate alla Corte e in cui la Commissione aveva così concluso (pag. 52): «Le varie misure [adottate dal Regno Unito] sembrano rispondere ai requisiti posti all’art. 8 [della direttiva]». Infatti, come ha osservato l’avvocato generale al punto 98 delle conclusioni, una formulazione siffatta ha potuto, nonostante la sua prudenza, confortare le Stato membro interessato nella sua posizione rispetto alla attuazione della direttiva.

82 La terza questione deve essere perciò risolta nel senso che, in caso di attuazione incorretta dell’art. 8 della direttiva, la responsabilità dello Stato membro interessato è subordinata alla constatazione di una violazione grave e manifesta, da parte dello stesso, dei limiti posti al suo potere discrezionale.

1) L’art. 8 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, in caso di insolvenza del datore di lavoro e di insufficienza delle risorse dei regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, il finanziamento dei diritti maturati alle prestazioni di vecchiaia non deve essere obbligatoriamente assicurato dagli Stati membri medesimi, né essere integrale.

2) L’art. 8 della direttiva 80/987 osta a un sistema di tutela come quello oggetto del procedimento principale.

3) In caso di attuazione incorretta dell’art. 8 della direttiva 80/987, la responsabilità dello Stato membro interessato è subordinata alla constatazione di una violazione grave e manifesta, da parte dello stesso, dei limiti posti al suo potere discrezionale.