Corte costituzionale 64 del 1990

2.2. – Ciò premesso, si deve escludere che l’iniziativa referendaria interferisca con l’obbligo che deriva al nostro Stato dalle disposizioni, comuni a tutte le anzidette direttive della C.E.E. ed a tutte le altre di analogo contenuto, secondo cui gli Stati membri non possono vietare od ostacolare l’immissione in circolazione sul loro territorio dei prodotti, a motivo della presenza di residui tossici che non eccedano i limiti indicati nelle tabelle rispettivamente allegate alle direttive stesse.
Il quesito, tendendo in fatti ad abrogare la disposizione contenuta in una legge dello Stato che autorizza il Ministro della sanità a determinare i limiti di tolleranza del grado di tossicità e l’intervallo tra l’ultimo trattamento, la raccolta ed il consumo, può avere solo lo scopo di far venir meno la possibilità per il Ministro di derogare al divieto assoluto stabilito dalla prima parte dell’art. 5, lett. h) della legge n. 283 del 1962 fissando limiti di tolleranza e, quindi, una volta sopravvenuta la normativa comunitaria, anche più alti di quelli da essa dettati, deroga, quest’ultima, facoltizzata dall’art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 76/895 del 23 novembre 1976, relativa ai prodotti ortofrutticoli, e dall’art. 6 della direttiva n. 86/362 del 24 luglio 1986, relativa ai cereali, da disposizioni cioé che, appunto in quanto dirette a costituire una facoltà, non creano alcun obbligo per gli Stati.
Nessuna incidenza può invece avere l’iniziativa referendaria sulle disposizioni contenute nelle stesse direttive le quali obbligano gli Stati membri a non vietare o a non ostacolare l’immissione in circolazione di sostanze alimentari contenenti residui tossici nei limiti tollerati in sede comunitaria. Difatti le disposizioni di cui agli artt. 3, paragrafo 1, della direttiva n. 76/895 e 3, paragrafo 2, delle direttive nn. 86/362 e 86/363 di identico contenuto, che pongono tale obbligo. sono di immediata applicazione nel diritto interno, sussistendo a tal fine i presupposti indicati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (sentt. 24 marzo 1987, in causa n. 286/85, 19 gennaio 1982, in causa n. 8/81). Ne deriva che le stesse, essendo ad esse (Corte di giustizia della C.E.E., 24 marzo 1987, in causa n. 286/85 cit.) e quindi anche al referendum che è atto-fonte (Corte cost. sent. n. 29 del 1987) di diritto interno e che, pertanto, al pari delle altre fonti, deve essere coordinato con la normativa comunitaria (sent. n. 170 del 1984).
In virtù della loro immediata efficacia tali disposizioni comunitarie prevalgono in ogni caso (sent. nn. 389 del 1989, 113 del 1985 e 170 del 1984) sul divieto assoluto contenuto nella prima parte dell’art. 5, lett. h), della legge 30 aprile 1962, n. 283, indipendentemente dal potere di adeguamento ai limiti comunitari che il Ministro della sanità ha fino ad oggi esercitato in concreto avvalendosi della disposizione contenuta nella seconda parte dello stesso art. 5, lett h), cioé della disposizione che si intende abrogare.
3. – Chiarito che la proposta di referendum non interferisce con la normativa comunitaria, l’iniziativa referendaria appare, sotto gli altri profili, ammissibile. Non si ravvisa, difatti, alcuna delle cause ostative previste espressamente dall’art. 75, secondo comma, della Costituzione, o desumibili dalla disciplina costituzionale del referendum abrogativo (cfr. in proposito la sent. n. 16 del 1978). In particolare sussistono i requisiti di chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito in quanto la disposizione oggetto del referendum, obiettivamente considerata nella sua struttura e finalità, contiene effettivamente quel principio la cui eliminazione o permanenza dipende dalla risposta che il corpo elettorale fornirà.

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