Sentenza della Corte C-245/02
16 novembre 2004 Anheuser-Busch Inc.

Punto 49
“L’art. 70, n. 1, dell’accordo ADPIC produce solo l’effetto che il detto accordo non impone obblighi in relazione ad «atti che hanno avuto luogo» prima della sua data di applicazione, ma non esclude tali obblighi per le situazioni che persistono dopo tale data. Per contro, l’art. 70, n. 2, del detto accordo precisa che esso crea obblighi per un membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: «l’OMC») per quanto riguarda, in particolare, «tutti gli oggetti esistenti (…) e che sono protetti» alla data della sua applicazione, cosicché, a partire da tale data, tale membro è tenuto ad adempiere tutti gli obblighi risultanti dall’accordo ADPIC per quanto concerne gli oggetti esistenti [v. anche, in tal senso, la relazione dell’organo d’appello istituito nell’ambito dell’OMC, resa il 18 settembre 2000, Canada – Durata della tutela conferita da un brevetto (AB?2000?7), WT/DS170/AB/R, punti 69, 70 e 71].”

Leave a Reply