SENTENZA DELLA CORTE DEL 22 MAGGIO 1990. – CAUSA 70/88
PARLAMENTO EUROPEO CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE

26 Il fatto che nei Trattati non vi sia una disposizione che attribuisca al Parlamento il diritto di agire con ricorso per annullamento può costituire una lacuna procedurale, ma è un elemento che non può prevalere sull’ interesse fondamentale alla conservazione ed al rispetto dell’ equilibrio istituzionale voluto dai Trattati istitutivi delle Comunità europee .

27 Pertanto, il Parlamento è legittimato ad agire dinanzi alla Corte con ricorso per annullamento avverso un atto del Consiglio o della Commissione, purché il ricorso sia inteso unicamente alla tutela delle sue prerogative e si fondi soltanto su motivi dedotti dalla violazione di queste . Con questa riserva, il ricorso per annullamento proposto dal Parlamento è soggetto alle regole dei Trattati sul ricorso per annullamento delle altre istituzioni .

28 Rientra nelle prerogative del Parlamento, nei casi previsti dai Trattati, la partecipazione al processo di elaborazione degli atti normativi, segnatamente la partecipazione alla procedura di cooperazione contemplata dal Trattato CEE .