SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 13 marzo 2008 C?446/05
Ioannis Doulamis, con l’intervento di: Union des Dentistes et Stomatologistes de Belgique (UPR), Jean Totolidis,

L’art. 81 CE, letto in combinato disposto con gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 10, secondo comma, CE, non osta ad una normativa nazionale come quella della legge 15 aprile 1958, relativa alla pubblicità in materia di cure dentistiche, che vieti a chiunque nonché ai prestatori di cure dentistiche, nell’ambito di una libera professione o di uno studio dentistico, di effettuare qualsivoglia pubblicità nel settore delle cure dentistiche.

18 Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 81 CE, letto in combinato disposto con gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 10, secondo comma, CE, osti ad una normativa nazionale, come quella della legge 15 aprile 1958, che vieti a chiunque e a chi fornisca cure dentistiche, nell’ambito di una libera professione o di uno studio dentistico, di effettuare qualsivoglia pubblicità relativa alle cure dentistiche, in quanto tale divieto potrebbe compromettere la libera concorrenza.

19 Secondo costante giurisprudenza, sebbene di per sé gli artt. 81 CE e 82 CE riguardino esclusivamente la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri, è pur vero che tali articoli, in combinato disposto con l’art. 10 CE, che instaura un dovere di collaborazione, obbligano gli Stati membri a non adottare o a mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei ad eliminare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese (v. sentenza 5 dicembre 2006, cause riunite C?94/04 e C?202/04, Cipolla e a., Racc.pag. I?11421, punto 46).

20 La Corte ha dichiarato che si è in presenza di una violazione degli artt. 10 CE e 81 CE qualora uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’art. 81 CE, o rafforzi gli effetti di tali accordi, o revochi alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica (sentenza Cipolla e a., cit., punto 47).

21 Orbene, occorre rilevare che una normativa come quella della legge 15 aprile 1958, nella parte in cui vieta ai prestatori di cure dentistiche di effettuare pubblicità, non rientra in alcuna delle ipotesi di applicazione combinata degli artt. 10 CE e 81 CE.

22 Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, nella causa principale non esiste alcun elemento di natura tale da dimostrare che la legge 15 aprile 1958 agevoli, rafforzi o codifichi un’intesa o una decisione di imprese. Dalla decisione di rinvio non risulta neppure che la disposizione normativa di cui trattasi sia stata privata del suo carattere pubblico in conseguenza del fatto che lo Stato membro in questione avrebbe delegato a operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica.

23 Infine, anche supponendo che il sig. Doulamis possa, in quanto proprietario di una clinica dentistica, essere qualificato come «impresa» ai sensi dell’art. 81 CE, come interpretato dalla Corte (v., in tal senso, sentenza 23 aprile 1991, causa C?41/90, Höfner e Elser, Racc. pag. I?1979, punto 21), dalla decisione di rinvio non risulta che si tratti, nella specie, di un qualsiasi accordo tra imprese, di una decisione di associazione di imprese o di una pratica concordata che possano compromettere il commercio tra gli Stati membri e che avrebbero l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.

24 Di conseguenza, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l’art. 81 CE, letto in combinato disposto con gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 10, secondo comma, CE, non osta ad una normativa nazionale come quella della legge 15 aprile 1958, che vieti a chiunque nonché ai prestatori di cure dentistiche, nell’ambito di una libera professione o di uno studio dentistico, di effettuare qualsivoglia pubblicità nel settore delle cure dentistiche.