SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 12 giugno 2008, C?458/06

“19 A norma dell’art. 234, secondo e terzo comma, CE, quando una questione sull’interpretazione del Trattato CE o degli atti derivati adottati dalle istituzioni della Comunità europea è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, quest’ultima, qualora per emanare la sua sentenza reputi necessaria una decisione su questo punto, può, o – quando si tratti di un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno – deve, domandare alla Corte di pronunciarsi su tale questione (v. sentenze 8 novembre 1990, causa C?231/89, Gmurzynska-Bscher, Racc. pag. I?4003, punto 17, e 9 febbraio 1995, causa C?412/93, Leclerc-Siplec, Racc. pag. I?179, punto 9).

20 L’art. 234 CE mira ad evitare divergenze nell’interpretazione del diritto comunitario che i giudici nazionali devono applicare e ha lo scopo di garantire in ogni caso a questo diritto la stessa efficacia in tutti gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza 16 gennaio 1974, causa 166/73, Rheinmühlen-Düsseldorf, Racc. pag. 33, punto 2).

21 Secondo la costante giurisprudenza, il procedimento previsto dall’art. 234 CE è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali (sentenze 18 ottobre 1990, cause riunite C?297/88 e C?197/89, Dzodzi, Racc. pag. I?3793, punto 33; 12 marzo 1998, causa C?314/96, Djabali, Racc. pag. I?1149, punto 17, e 5 febbraio 2004, causa C?380/01, Schneider, Racc. pag. I?1389, punto 20).

22 Nell’ambito di tale cooperazione spetta al giudice nazionale, che è il solo ad avere una conoscenza diretta dei fatti della causa principale e che dovrà assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che propone alla Corte (v. sentenze 16 luglio 1992, causa C?83/91, Meilicke, Racc. pag. I?4871, punto 23; Leclerc?Siplec, cit., punto 10, nonché 18 marzo 2004, causa C?314/01, Siemens e ARGE Telekom, Racc. pag. I?2549, punto 34).

23 In particolare, l’obbligo di adire la Corte, previsto all’art. 234, terzo comma, CE, rientra nell’ambito della cooperazione istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto comunitario nell’insieme degli Stati membri fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell’applicazione delle norme comunitarie, e la Corte di giustizia. Tale obbligo è in particolare inteso ad evitare che, in un qualsiasi Stato membro, si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme comunitarie (v. sentenze 4 novembre 1997, causa C?337/95, Parfums Christian Dior, Racc. pag. I?6013, punto 25; 22 febbraio 2001, causa C?393/98, Gomes Valente, Racc. pag. I?1327, punto 17; 4 giugno 2002, causa C?99/00, Lyckeskog, Racc. pag. I?4839, punto 14, e 15 settembre 2005, causa C?495/03, Intermodal Transports, Racc. pag. I?8151, punti 29 e 38).

24 Di conseguenza, dal momento che le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione di una disposizione di una norma comunitaria, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenze citate Meilicke, punto 24; Leclerc?Siplec, punto 11, nonché 18 novembre 1999, causa C?200/98, X e Y, Racc. pag. I?8261, punto 19).

25 Tuttavia la Corte ha affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Pertanto, la Corte rifiuta di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v. sentenze 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 21; 13 marzo 2001, causa C?379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I?2099, punto 39; 22 gennaio 2002, causa C?390/99, Canal Satélite Digital, Racc. pag. I?607, punto 19, e Schneider, cit., punto 22).

26 Infatti, se è vero che lo spirito di collaborazione che deve presiedere allo svolgimento delle funzioni conferite dall’art. 234 CE rispettivamente al giudice nazionale e al giudice comunitario impone alla Corte l’obbligo di rispettare le competenze proprie del giudice nazionale, esso implica altresì che quest’ultimo, avvalendosi delle possibilità offerte da tale articolo, tenga presente la funzione specifica di cui la Corte è investita in materia, che è quella di contribuire all’amministrazione della giustizia degli Stati membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche (v. citate sentenze Foglia, punti 18 e 20, e Meilicke, punto 25). “