Corte di giustizia, 30 giugno 1988, C-226/87

14. Infatti, il sistema delle impugnazioni predisposto dal trattato distingue i ricorsi di cui agli artt . 169 e 170, che mirano a far accertare che uno Stato membro non ha adempiuto agli obblighi che gli incombono, e i ricorsi di cui agli artt . 173 e 175, che mirano a far controllare la legittimità degli atti o delle omissioni delle istituzioni comunitarie . Questi mezzi d’ impugnazione perseguono scopi distinti e sono soggetti a modalità diverse . Uno Stato membro, quindi, in mancanza di una disposizione del trattato che lo autorizzi espressamente, non può eccepire l’ illegittmità di una decisione di cui sia destinatario come argomento difensivo nei confronti del ricorso per inadempimento basato sulla mancata esecuzione di tale decisione .
[…]

16 Tale eccezione potrebbe essere accolta solo se l’ atto di cui è causa fosse inficiato da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente ( sentenza 26 febbraio 1987, Consorzio Cooperative d’ Abruzzo, 15/85, Racc . pag . 1032 ).