16 maggio 1991

Sentenza della Corte del 16 maggio 1991, Causa C-358/89, Extramet Industrie SA contro Consiglio delle Comunità europee.

“13 Per statuire in ordine alla fondatezza dell’ eccezione d’ irricevibilità sollevata dal Consiglio, è opportuno ricordare che, benché alla luce dei criteri dell’ art. 173, secondo comma, del Trattato i regolamenti istitutivi di dazi antidumping abbiano effettivamente, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati, non è tuttavia escluso che le loro disposizioni possano riguardare individualmente determinati operatori economici (v. sentenze 21 febbraio 1984, Allied Corporation I, punto 11 della motivazione, cause riunite 239/82 e 275/82, Racc. pag. 1005, e 23 maggio 1985, Allied Corporation II, punto 4 della motivazione, causa 53/83, Racc. pag. 1621).

14 Ne consegue che i provvedimenti con cui sono istituiti dazi antidumping possono, in determinate circostanze e senza perdere la propria natura regolamentare, riguardare individualmente determinati operatori economici, i quali hanno pertanto titolo per chiederne l’ annullamento in giudizio.

15 La Corte ha ammesso che tale ipotesi ricorre, in linea generale, per le imprese produttrici ed esportatrici che possono dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie (v. sentenze 21 febbraio 1984 e 23 maggio 1985, Allied Corporation I e II, già citate; sentenze 14 marzo 1990, Nashua, cause riunite C-133/87 e C-150/87, Racc. pag. I-719, e Gestetner, causa C-156/87, Racc. pag. I-781), come pure nel caso degli importatori i cui prezzi di rivendita delle merci in questione fungono da parametro per la fissazione del prezzo all’ esportazione (v., da ultimo, sentenze 11 luglio 1990, Enital, causa C-304/86, Racc. pag. I-2939, NeoEngine Techmashexport, causa C-305/86, Racc. pag. I-2945, e Electroimpex, causa C-157/87, Racc. pag. I-3021).

16 Tale riconoscimento della legittimazione di determinate categorie di operatori economici ad impugnare un regolamento antidumping non toglie tuttavia che altri operatori possano venire ugualmente toccati da tale regolamento, in conseguenza di talune qualità che sono loro peculiari e che li contraddistinguono rispetto a qualsiasi altro soggetto (v. sentenza 15 luglio 1963, Plauman, causa 25/62, Racc. pag. 197).

17 Orbene, la ricorrente ha fornito prova dell’ esistenza di un complesso di elementi atti a dimostrare il ricorrere di una situazione particolare che, in relazione al provvedimento di cui trattasi, la contraddistingue rispetto a qualsiasi altro operatore economico. Essa è infatti la principale importatrice del prodotto oggetto della misura antidumping e, nel contempo, l’ utilizzatrice finale di tale prodotto. Inoltre, le sue attività economiche dipendono in larghissima misura dalle suddette importazioni e subiscono gravi ripercussioni in conseguenza del controverso regolamento, tenuto conto del ristretto numero di fabbricanti del prodotto considerato nonché della circostanza che essa incontra difficoltà a rifornirsi presso l’ unico produttore comunitario, il quale è per giunta il suo principale concorrente per il prodotto finito”.