31 marzo 1971

Sentenza della Corte del 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione delle Comunità europee contro Consiglio delle Comunità europee.

“12/15 In mancanza di disposizioni del Trattato che disciplinino esplicitamente la negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel campo della politica dei trasporti – categoria alla quale l’ Aets sostanzialmente appartiene – si deve aver riguardo al modo in cui il Trattato nel suo complesso disciplina i rapporti con gli Stati terzi. L’art . 210 stabilisce che “la Comunità ha personalità giuridica”. Questa disposizione, che si trova all’ inizio della parte sesta del Trattato, dedicata alle “disposizioni generali e finali”, implica che, nelle relazioni esterne, la Comunità può stabilire dei rapporti contrattuali con gli Stati terzi per l’intera gamma degli scopi enunziati nella prima parte del Trattato, di cui la sesta costituisce la prosecuzione. Onde accertare, in un caso determinato, se la Comunità sia competente a concludere accordi internazionali, si deve prendere in considerazione sia il Trattato nel suo complesso, sia le sue singole disposizioni .

16/19 Detta competenza non dev’essere in ogni caso espressamente prevista dal Trattato – come ad esempio negli artt. 113 e 114 per gli accordi tariffari e commerciali e nell’art. 238 per gli accordi d’ associazione – ma può desumersi anche da altre disposizioni del Trattato e da atti adottati, in forza di queste disposizioni, dalle Istituzioni della Comunità. In particolare, tutte le volte che (per la realizzazione di una politica comune prevista dal Trattato) la Comunità ha adottato delle disposizioni contenenti, sotto qualsivoglia forma, norme comuni, gli Stati membri non hanno più il potere – né individualmente, né collettivamente – di contrarre con gli Stati terzi obbligazioni che incidano su dette norme. Man mano che queste norme comuni vengono adottate, infatti, si accentra nella Comunità la competenza ad assumere e ad adempiere – con effetto per l’intera sfera in cui vige l’ordinamento comunitario – degli impegni nei confronti degli Stati terzi. Di conseguenza, nell’attuare le disposizioni del Trattato non è possibile separare il regime dei provvedimenti interni alla Comunità da quello delle relazioni esterne.”