Conclusioni Avv. Gen. Stix Hackl C-270/03
14 aprile 2005

“– dichiarare che la Repubblica italiana, avendo permesso alle imprese, in forza dell’art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, di provvedere alla raccolta e al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi a titolo di attività abituale, senza obbligo di iscriversi all’Albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento rifiuti, nonché di trasportare i propri rifiuti pericolosi, in quantità inferiori ai 30 kg o ai 30 litri al giorno, senza obbligo di iscriversi al medesimo Albo, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall’art. 12 della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE;”

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