SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
3 maggio 2005 C?387/02, C?391/02 e C?403/02,

domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Milano (cause C?387/02 e C?403/02) e dalla Corte d’appello di Lecce (causa C?391/02), con ordinanze 26, 29 e 7 ottobre 2002, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 28 ottobre, il 12 e l’8 novembre 2002 , nei procedimenti penali a carico di
Silvio Berlusconi (causa C?387/02),
Sergio Adelchi (causa C?391/02),
Marcello Dell’Utri e a. (causa C?403/02),

La prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, non può essere invocata in quanto tale dalle autorità di uno Stato membro nei confronti degli imputati nell’ambito di procedimenti penali, poiché una direttiva non può avere come effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale degli imputati.