Sentenza della Corte del 11 luglio 1984, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, causa 51/83.

“1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 29 marzo 1983 , la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell’art. 169 del trattato Cee, un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica italiana, limitando l’importazione di prodotti dolciari , di carni cotte e di gelati alimentari contenenti gelatina animale, legalmente fabbricati e posti in commercio in altri Stati membri, é venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 30 del Trattato Cee.

Sulla ricevibilità

2 La Repubblica italiana rileva che la lettera 24 marzo 1982, con cui la Commissione la invitava a presentare le sue osservazioni sull’inadempimento che le veniva contestato, si riferiva solo alla limitazione dell’impiego della gelatina nelle caramelle mentre il parere motivato della Commissione del 24 novembre 1982, come pure il ricorso di cui la Corte è investita, si estendono, inoltre, a tutti i prodotti dolciari, alle carni cotte e ai gelati.

3 Va ricordato che, in forza dell’art. 169 del Trattato, la Commissione può proporre alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento solo se lo Stato interessato non si conformi al parere motivato nel termine ivi da essa fissato. Essa emette il parere motivato solo dopo aver posto lo Stato membro interessato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

4 Dalla funzione assegnata a tale fase precontenziosa del procedimento per inadempimento, si desume che la lettera di intimazione ha lo scopo di circoscrivere la materia del contendere e di fornire allo Stato membro invitato a presentare le sue osservazioni i dati che gli occorrono per predisporre la propria difesa.

5 Come la Corte ha dichiarato nelle sentenze 17 febbraio 1970 ( causa 31/69, Commissione/Italia, Racc . pag . 25 ) e 15 dicembre 1982 (causa 211/81, Commissione/Regno di Danimarca , Racc. pag. 4547), poiché la facoltà concessa allo Stato membro interessato di presentare le sue osservazioni costituisce -anche se esso preferisce non servirsene- una garanzia fondamentale voluta dal Trattato, l’osservanza di tale garanzia è un presupposto della ritualità della procedura per la dichiarazione della trasgressione di uno Stato membro.

6 Dai documenti agli atti risulta che, con la lettera di intimazione 24 marzo 1982, la Commissione ha specificato che l’inadempimento contestato alla Repubblica italiana consisteva nella limitazione dell’uso della gelatina alimentare nella fabbricazione e nella messa in commercio di prodotti dolciari. Dopo le osservazioni del governo italiano al riguardo, la Commissione, col parere motivato del 24 novembre 1982, seguito dal presente ricorso, ha ampliato l’ambito degli addebiti mossi alla Repubblica italiana aggiungendovi le carni cotte e i gelati, violando così il proprio obbligo di garantire il rispetto del diritto alla difesa del governo italiano.

7 Tale irregolarità non può ritenersi sanata per il fatto che la Repubblica italiana ha, in seguito, formulato osservazioni sul parere motivato del 24 novembre 1982.

8 Ne consegue che il ricorso è ricevibile solo nella misura in cui verte sulla limitazione dell’uso della gelatina animale nei prodotti dolciari e va respinto in quanto irricevibile per il resto”.