Sentenza della Corte del 31 marzo 1971, Commissione delle Comunità europee contro Consiglio delle Comunità europee, causa 22/70.

“1 Con ricorso proposto il 19 maggio 1970, la Commissione delle Cee ha chiesto l’annullamento della deliberazione del Consiglio 20 marzo 1970, vertente sulla negoziazione e sulla stipulazione da parte degli Stati membri della Comunità (nell’ambito della Commissione economica per l’Europa dell’Onu ) dell’Accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (Aets).

[…]

34/37 il Consiglio sostiene che la deliberazione 20 marzo 1970 non è un atto impugnabile ai sensi dell’art. 173, 1) comma, 1) inciso, giacché, tenuto conto della forma, dell’oggetto e del contenuto, essa non è un regolamento, né una decisione né una direttiva ai sensi dell’art. 189. In realtà si tratterebbe di una concertazione politica fra gli Stati membri in sede di Consiglio, dalla quale non sarebbe quindi scaturito alcun diritto, non sarebbe stato imposto alcun obbligo, né sarebbe stata modificata alcuna situazione giuridica. Questa definizione sarebbe tanto più inevitabile in quanto, in caso di controversia fra Istituzioni, la ricevibilità dovrebbe essere accertata con criteri particolarmente rigidi.

38/43 A norma dell’art. 173, la Corte esercita il sindacato di legittimità “sugli atti del Consiglio … che non siano raccomandazioni o pareri”. In forza dell’art. 173 gli Stati membri e le Istituzioni, non possono impugnare per annullamento le ” raccomandazioni e pareri ” – i quali, a norma dell’art. 189, ultimo comma, non sono vincolanti – mentre invece rimangono impugnabili tutti i provvedimenti adottati dalle Istituzioni e miranti a produrre effetti giuridici. L’impugnazione è destinata a garantire, in conformità al disposto dell’art. 164, il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato. Sarebbe in contrasto con questa finalità l’interpretare restrittivamente i presupposti della ricevibilità dell’azione, limitandone l’esercizio alle categorie di atti contemplate dall’art. 189. L’azione d’annullamento deve quindi potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle Istituzioni (indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma) che miri a produrre effetti giuridici. La deliberazione di cui e causa va definita alla luce di quanto precede.

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52/55 Da quanto precede si desume che la deliberazione del Consiglio verteva su un oggetto che rientra nella competenza della Comunità; di conseguenza gli Stati membri non potevano agire fuori dall’ambito delle Istituzioni comuni. Per quanto riguarda lo scopo dei negoziati definito dal Consiglio, si deve ritenere quindi che la deliberazione 20 marzo 1970 non era semplicemente l’espressione o la constatazione di un coordinamento volontario, bensì aveva la finalità di stabilire una linea di condotta vincolante per le Istituzioni come per gli Stati membri e destinata ad incidere in seguito sul contenuto del regolamento. Nella parte della deliberazione relativa alla procedura dei negoziati, il Consiglio ha adottato disposizioni atte a derogare, eventualmente, alle procedure contemplate dal Trattato per quanto riguarda la negoziazione e la conclusione di accordi coi Paesi terzi. La deliberazione 20 marzo 1970 ha quindi prodotto precisi effetti giuridici, sia nei rapporti fra la Comunità e gli Stati membri, sia nei rapporti fra Istituzioni”.