A norma dell’art. 27, n. 3 TUE, nell’esecuzione delle sue funzioni, “l’alto rappresentante si avvale di un servizio europeo per l’azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. L’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna sono fissati da una decisione del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta dell’alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione”.

Decisione del Consiglio del 26 luglio 2010 che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (2010/427/UE)