Sentenza della Corte del 22 ottobre 1987, Foto-Frost contro Hauptzollamt Luebeck-ost, causa 314/85.

“13 Attribuendo ai giudici nazionali, avverso le cui decisioni possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, la facoltà di porre alla Corte questioni pregiudiziali d’interpretazione o d’accertamento di validità, l’art. 177 non ha risolto il problema del potere di detti giudici di dichiarare essi stessi l’invalidità degli atti delle Istituzioni comunitarie.

14 Dette giurisdizioni possono esaminare la validità di un atto comunitario e, se ritengono infondati i motivi d’invalidità addotti dalle parti, respingerli concludendo per la piena validità dell’atto. Così facendo, infatti, essi non mettono in causa l’esistenza dell’atto comunitario.

15 Al contrario, essi non hanno il potere di dichiarare invalidi gli atti delle Istituzioni comunitarie. Infatti, come è stato sottolineato nella sentenza 13 maggio 1981 (International Chemical Corporation, 66/80, racc. pag. 1191 ), le competenze attribuite alla Corte dall’art. 177 hanno essenzialmente lo scopo di garantire l’uniforme applicazione del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali. Questa esigenza di uniformità è particolarmente imperiosa quando sia in causa la validità di un atto comunitario. L’esistenza di divergenze fra i giudici degli Stati membri sulla validità degli atti comunitari potrebbe compromettere la stessa unità dell’ordinamento giuridico comunitario ed attentare alla fondamentale esigenza della certezza del diritto.

16 La necessaria coerenza del sistema di tutela giurisdizionale istituito dal trattato impone la medesima conclusione. In proposito, è importante tener presente che il rinvio a titolo pregiudiziale per l’accertamento di validità costituisce, al pari del ricorso d’annullamento, uno strumento del controllo di legittimità sugli atti delle Istituzioni comunitarie. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 23 aprile 1986 ( Parti ecologiste “Les Verts”/Parlamento europeo, 294/83, Racc. 1986, pag. 1339 ) “con gli artt. 173 e 184, da un lato, e con l’art. 177, dall’altro, il trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia il controllo della legittimità degli atti delle Istituzioni “.

17 Poiché l’art. 173 attribuisce alla Corte la competenza esclusiva ad annullare un atto di un’Istituzione comunitaria, la coerenza del sistema esige che sia parimenti riservato alla Corte il potere di dichiarare l’invalidità dello stesso atto, qualora questa sia fatta valere dinanzi ad un giudice nazionale.

18 Va del resto sottolineato che la Corte e l’organo più indicato a pronunziarsi sulla validità degli atti comunitari. Ex art. 20 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Cee, infatti, le Istituzioni comunitarie che hanno emanato gli atti contestati hanno il diritto di intervenire dinanzi alla Corte per difendere la validità di tali atti. Inoltre, ex art. 21, 2° comma, dello stesso Protocollo, la Corte può richiedere alle Istituzioni comunitarie che non sono parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo”.