Sentenza della Corte del 26 gennaio 1993, Telemarsicabruzzo spa e Telaltitalia srl e Telelazio spa contro Circostel, Ministero delle poste e telecomunicazioni e Ministero della difesa, cause riunite c-320/90, c-321/90 e c-322/90.

“6 Si deve ricordare che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate.

7 Tali esigenze valgono in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse.

8 Orbene, le ordinanze di rinvio non contengono alcuna indicazione al riguardo.

9 Vero è che gli atti trasmessi dal giudice nazionale e le osservazioni scritte hanno fornito talune informazioni alla Corte, così come risulta dalla relazione d’udienza, analogamente alle osservazioni presentate dalle parti all’udienza. Tuttavia, tali osservazioni sono frammentarie e non consentono alla Corte, in mancanza di una sufficiente conoscenza dei fatti all’origine della causa principale, di interpretare le regole comunitarie di concorrenza alla luce della situazione che forma oggetto della controversia, come chiede il giudice a quo.

10 Di conseguenza, non occorre statuire sulle questioni proposte dal Vicepretore di Frascati”.