Sentenza del 22 maggio 1990, Parlamento europeo c. Consiglio delle Comunità europee, causa 70/88.

“22 Il rispetto dell’equilibrio istituzionale comporta che ogni istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni. Esso impone altresì che possa essere sanzionata qualsiasi eventuale violazione di detta regola.

23 La Corte, cui spetta secondo i Trattati di assicurare il rispetto del diritto nella loro interpretazione ed applicazione, deve quindi poter garantire la conservazione dell’equilibrio istituzionale e, di conseguenza, il sindacato giurisdizionale del rispetto delle prerogative del Parlamento, qualora quest’ultimo l’adisca a tal fine ricorrendo ad un mezzo di impugnazione adeguato allo scopo perseguito.

24 Nell’esercizio di detto compito la Corte non può certo considerare il Parlamento alla stregua delle Istituzioni legittimate a proporre un ricorso ex art. 173 del Trattato CEE o 146 del Trattato CEEA, senza dover comprovare un interesse ad agire.

25 Essa, tuttavia, deve garantire la piena applicazione delle disposizioni dei Trattati sull’equilibrio istituzionale, e far sì che al pari delle altre istituzioni il Parlamento non possa subire lesioni delle sue prerogative senza disporre di un ricorso giurisdizionale, tra quelli previsti dai Trattati, esperibile in modo certo ed efficace.

26 Il fatto che nei Trattati non vi sia una disposizione che attribuisca al Parlamento il diritto di agire con ricorso per annullamento può costituire una lacuna procedurale, ma è un elemento che non può prevalere sull’interesse fondamentale alla conservazione ed al rispetto dell’equilibrio istituzionale voluto dai Trattati istitutivi delle Comunità europee.

27 Pertanto, il Parlamento è legittimato ad agire dinanzi alla Corte con ricorso per annullamento avverso un atto del Consiglio o della Commissione, purché il ricorso sia inteso unicamente alla tutela delle sue prerogative e si fondi soltanto su motivi dedotti dalla violazione di queste. Con questa riserva, il ricorso per annullamento proposto dal Parlamento è soggetto alle regole dei Trattati sul ricorso per annullamento delle altre istituzioni.

28 Rientra nelle prerogative del Parlamento, nei casi previsti dai Trattati, la partecipazione al processo di elaborazione degli atti normativi, segnatamente la partecipazione alla procedura di cooperazione contemplata dal Trattato CEE .

29 Nel caso di specie, il Parlamento sostiene che il regolamento impugnato si basa sull’art. 31 del Trattato CEEA, che prevede soltanto la consultazione del Parlamento, mentre avrebbe dovuto fondarsi sull’art. 100 A del Trattato CEE che esige la procedura di cooperazione col Parlamento .

30 Quest’ultimo ne trae la conseguenza che la scelta della base giuridica effettuata dal Consiglio per il regolamento impugnato avrebbe determinato una lesione delle sue prerogative, privandolo della possibilità, offerta dalla procedura di cooperazione, di partecipare all’elaborazione dell’atto in modo più intenso e più attivo rispetto ad una procedura di consultazione.

31 Poiché il Parlamento deduce una lesione delle sue prerogative cagionata dalla scelta della base giuridica dell’atto impugnato, risulta da quanto precede che il presente ricorso è ricevibile. L’eccezione d’irricevibilità sollevata dal Consiglio va pertanto respinta ed il procedimento deve proseguire per l’esame nel merito”.