Sentenza della Corte del 16 giugno 1993, Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee, causa c-325/91.

“8 La Commissione chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile perché, al contrario di quanto afferma la ricorrente, l’atto impugnato non aggiungerebbe alcun obbligo nuovo a quelli previsti dall’art. 5 della direttiva e non produrrebbe pertanto alcun effetto giuridico nuovo, distinto da quelli di tale disposizione.

9 Occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, l’azione di annullamento deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni (indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma) che miri a produrre effetti giuridici (sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 263, punto 42 della motivazione).

[…]

22 Dalle considerazioni sopra esposte risulta che la Commissione, imponendo agli Stati membri di comunicarle annualmente e in modo generale e sistematico i dati relativi alle relazioni finanziarie di una data categoria di imprese che realizzano un determinato fatturato, ha aggiunto nuovi obblighi a quelli previsti dall’art. 5, n. 2, della direttiva.

23 Occorre pertanto considerare la comunicazione un atto destinato a produrre effetti giuridici propri, distinti da quelli dell’art. 5, n. 2, della direttiva sulla trasparenza, e che quindi essa può essere oggetto di un ricorso d’annullamento”.