Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione ampliata) del 15 giugno 1999, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia contro Commissione delle Comunità europee, causa T-288/97.

“28 In via preliminare, va ricordato che, essendo dotata di personalità giuridica in virtù del diritto nazionale italiano, la ricorrente può proporre un ricorso d’annullamento ai sensi dell’art. 173, quarto comma, del Trattato, ai sensi del quale ogni persona fisica o giuridica può proporre ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente (v. sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T-214/95, Vlaams Gewest/Commissione, Racc. pag. II-717, punto 28, e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del Tribunale 16 giugno 1998, causa T-238/97, Comunidad Autónoma de Cantabria/Consiglio, Racc. pag. II-2271, punto 43).

29 Poiché la decisione impugnata è stata presa nei confronti della Repubblica italiana, il diritto ad agire della ricorrente dipende dal problema se essa sia riguardata direttamente e individualmente dalla stessa.”