Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) del 15 settembre 1998, Gestevision Telecinco SA contro Commissione delle Comunità europee, causa T-95/96.

“71 Per pronunciarsi nel merito della domanda di declaratoria di carenza, si deve accertare se, al momento della diffida rivolta alla Commissione ai sensi dell’art. 175 del Trattato, l’istituzione fosse tenuta ad agire (ordinanze del Tribunale 13 novembre 1995, causa T-126/95, Dumez/Commissione, Racc. pag. II-2863, punto 44, e 6 luglio 1998, causa T-286/97, Goldstein/Commissione, Racc. pag. II-0000, punto 24).

72 Essendo l’unica competente a valutare la compatibilità con il mercato comune di un aiuto di Stato, la Commissione, nell’interesse della corretta applicazione delle norme fondamentali del Trattato sugli aiuti di Stato, deve procedere a un esame diligente ed imparziale di una denuncia che lamenta l’esistenza di un aiuto incompatibile con il mercato comune (v., in questo senso, sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, citata, punto 62).

[…]

80 Si deve poi osservare che la prima denuncia della ricorrente è stata presentata il 2 marzo 1992 e la seconda il 12 novembre 1993. Ne consegue che, al momento in cui la Commissione è stata invitata ad agire ai sensi dell’art. 175 del Trattato, cioè l’8 febbraio 1996, data di ricezione della lettera della ricorrente del 6 febbraio 19963, l’esame preliminare della Commissione era in corso da 47 mesi per la prima denuncia e da 26 mesi per la seconda.

81 Orbene, questi periodi di tempo sono talmente lunghi che avrebbero dovuto consentire alla Commissione di chiudere la fase preliminare di esame delle misure in questione. Di conseguenza, l’istituzione avrebbe dovuto esser in grado di adottare nel frattempo una decisione in merito (v. supra, punto 55), salvo provare che circostanze eccezionali giustificavano indugi di questa entità.

[…]

87 A questo punto del ragionamento, si deve ancora esaminare in che misura la Commissione ha preso posizione sull’invito ad agire della ricorrente nella lettera 20 febbraio 1996.

88 Giustamente la ricorrente ha osservato che detta lettera non definisce affatto una presa di posizione della Commissione sulle denunce, in quanto l’istituzione si limita a precisare che, dopo aver esaminato le denunce e dopo il completamento di uno studio esterno, ha chiesto varie informazioni ulteriori alle autorità spagnole. In realtà, una lettera di un’istituzione diffidata ai sensi dell’art. 175 del Trattato, secondo la quale l’analisi dei problemi prospettati continua, non costituisce una presa di posizione che metta fine a una carenza (sentenze della Corte Snupat/Alta Autorità, citata, e 22 maggio 1985, causa 13/83, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. 1513, punto 25).

[…]

91 Di conseguenza, si deve dichiarare fondata la domanda diretta a far dichiarare la carenza”.