Sentenza della Corte del 19 ottobre 1995, Job Centre Coop. Arl, causa c-111/94.

“8 Ai sensi dell’art. 177 del Trattato, la Corte è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione del Trattato stesso e degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità. Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge che “Quando una questione del genere è sollevata dinanzi a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione”.

9 Anche se questa disposizione non subordina la competenza della Corte al carattere contraddittorio del procedimento nel corso del quale il giudice nazionale formula una questione pregiudiziale (v., da ultimo, sentenza 17 maggio 1994, causa C-18/93, Corsica Ferries, Racc. pag. I-1783, punto 12), risulta tuttavia dall’art. 177 che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (ordinanze 18 giugno 1980, causa 138/80, Borker, Racc. pag. 1975, punto 4, e 5 marzo 1986, causa 318/85, Greis Unterweger, Racc. pag. 955, punto 4).

10 Tale non è il caso di specie.

11 Il giudice di rinvio, allorché statuisce secondo le disposizioni nazionali vigenti e nell’ambito di un procedimento di giurisdizione volontaria su una domanda di omologazione dell’atto costitutivo di una società ai fini dell’iscrizione di questa nel registro, esercita una funzione non giurisdizionale, che è tra l’altro affidata, in altri Stati membri, ad autorità amministrative. In effetti, esso svolge funzioni di autorità amministrativa, senza dovere, al tempo stesso, decidere una controversia. Soltanto nel caso in cui la persona autorizzata dalla legge nazionale a richiedere l’omologazione presenti reclamo contro il diniego di quest’ultima, e quindi contro il diniego di iscrizione nel registro, si può ritenere che il giudice adito eserciti una funzione di natura giurisdizionale, ai sensi dell’art. 177, avente ad oggetto l’annullamento di un atto lesivo di un diritto del richiedente (v. sentenza 12 novembre 1974, causa 32/74, Haaga, Racc. pag. 1201).

12 Ne consegue che la Corte non è competente a pronunciarsi sulle questioni sollevate dal Tribunale civile e penale di Milano”.