Sentenza della Corte del 23 marzo 1982, Nordsee Deutsche Hochseefischerei Gmbh contro Reederei Mond Hochseefischerei Nordstern ag und co. kg e Reederei Friedrich Busse Hochseefischerei Nordstern ag und co. Kg, causa 102/81.

“7 Poiché l’arbitro che ha rinviato alla Corte è stato istituito con contratto stipulato tra privati, è opportuno accertare innanzitutto se esso vada considerato un giudice di uno degli Stati membri ai sensi dell’art. 177 del trattato.

[…]

9 In proposito va rilevato che – come indica del resto la questione – la competenza della Corte a pronunziarsi sulle questioni sollevate dipende dalle caratteristiche proprie dell’arbitrato di cui trattasi.

10 È vero che l’attività dell’arbitro in questione, come l’arbitro ha rilevato nella propria questione, consente taluni raffronti con l’attività giudiziaria, in quanto l’arbitrato si svolge nell’ambito della legge, l’arbitro deve decidere secondo il diritto e il suo lodo avrà, nei confronti delle parti, efficacia di cosa giudicata, potendo costituire titolo esecutivo una volta ottenuto l’exequatur. Cionostante, tali caratteristiche non sono sufficienti per conferire all’arbitro lo status di ‘giurisdizione di uno Stato membro’, ai sensi dell’art. 177 del trattato.

11 In primo luogo va detto che, al momento della conclusione del contratto nel 1973, i contraenti erano liberi di affidare la soluzione delle loro eventuali controversie al giudice ordinario o di scegliere la via dell’arbitrato inserendo nel contratto una clausola in tal senso. Dal fascicolo si desume che non esisteva, per i contraenti, alcun obbligo, né giuridico, né di fatto, di risolvere le loro liti mediante arbitrato.

12 La seconda constatazione che s’impone è che le pubbliche autorità tedesche non sono implicate nella scelta della via dell’arbitrato e che non possono intervenire d’ufficio nello svolgimento del procedimento dinanzi all’arbitro. Come Stato membro della Comunità, responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dal diritto comunitario nel proprio territorio a norma degli artt. 5 e 169 – 171 del trattato -, la Repubblica federale di Germania non ha affidato né concesso a privati la cura di far rispettare tali obblighi nel campo di cui trattasi nella fattispecie.

13 Da queste considerazioni discende che il nesso tra il presente arbitrato e l’organizzazione dei mezzi d’impugnazione ordinari nello Stato membro interessato, non è abbastanza stretto perché l’arbitro possa qualificarsi ‘giurisdizione di uno Stato membro’ ai sensi dell’art. 177”.