Sentenza della Corte del 18 giugno 1991, Asbl Piageme e altri contro Bvba Peeters, causa c-369/89.

“4 […] Stando così le cose, il Rechtbank van koophandel di Lovanio ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: “Se l’art. 10 del regio decreto 2 ottobre 1980, attualmente sostituito dall’art. 11 del regio decreto 13 novembre 1986, sia in contrasto con l’art. 30 del Trattato CEE e con l’art. 14 della direttiva 18 dicembre 1978, 79/112/CEE”.

[…]

6 Le attrici nella causa principale eccepiscono il difetto di giurisdizione della Corte invocando due mezzi. In primo luogo, esse sostengono che la Corte non è competente a sindacare la conformità delle norme nazionali con il diritto comunitario e, di conseguenza, neppure a risolvere la questione deferita dal giudice nazionale. […]

7 In ordine al primo punto, è opportuno ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, benché non spetti alla Corte, nell’ambito dell’art. 177 del Trattato, pronunciarsi sulla compatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario, essa è però competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d’interpretazione del diritto comunitario che possano consentirgli di valutare tale compatibilità ai fini della soluzione della causa della quale è investito (v., ad esempio, sentenza 21 novembre 1990, Caisse d’assurances sociale pour travailleurs indépendants “Integrity”, punto 9 della motivazione, causa C-373/89, Racc. pag. I-4243).

8 Con la questione pregiudiziale, il giudice nazionale chiede in sostanza se l’art. 30 del Trattato CEE e l’art. 14 della citata direttiva 79/112 ostino a che la normativa di uno Stato membro imponga l’uso della lingua della regione linguistica in cui i prodotti alimentari sono posti in vendita, precludendo l’eventuale impiego di un’altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o qualsiasi deroga, nel caso in cui l’informazione dell’acquirente venga altrimenti garantita”.