Ordinanza della Corte del 26 novembre 1999, Radiotelevisione italiana Spa (RAI), causa C-440/98.

“La legittimazione di un organo a rinviare alla Corte, a norma dell’art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE), è determinata secondo criteri tanto strutturali quanto funzionali. Per quanto riguarda questi ultimi criteri, un organo nazionale può essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi del detto articolo quando esercita funzioni giurisdizionali, mentre, nell’esercizio di altre funzioni, in particolare di natura amministrativa, tale qualifica non può essergli riconosciuta.

Ne consegue che, per stabilire se un organo nazionale cui la legge affida funzioni di natura diversa debba essere qualificato come «giurisdizione», è necessario accertare quale sia la natura specifica delle funzioni che esso esercita nel particolare contesto normativo in cui è indotto a rivolgersi alla Corte. Nell’ambito di questo esame è ininfluente il fatto che altre sezioni dell’organo di cui trattasi, o addirittura la stessa sezione che ha adito la Corte, ma nell’esercizio di funzioni diverse da quelle che sono all’origine del rinvio, debbano essere qualificate come «giurisdizioni».

La «Corte dei conti» non esercita funzioni giurisdizionali e, pertanto, non può adire la Corte quando, nel contesto che ha dato luogo alla domanda pregiudiziale, esercita una funzione di controllo successivo, che sostanzialmente si risolve in una funzione di valutazione e controllo dei risultati dell’attività amministrativa”.