Sentenza della Corte del 16 luglio 1992, Wienand Meilicke contro ADV/ORGA F. A. Meyer Ag, causa c-83/91.

“25 Nondimeno, nella sentenza 16 dicembre 1981 (Foglia, causa 244/80, Racc. pag. 3045, punto 21 della motivazione), la Corte ha ritenuto che spetta a lei esaminare le condizioni in cui essa viene adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere allo svolgimento del rinvio pregiudiziale implica che il giudice nazionale, dal canto suo, tenga presente la funzione di cui la Corte è investita, che è quella di contribuire all’amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche (sentenze 16 dicembre 1981, Foglia, già citata, punti 18 e 20 della motivazione, e 3 febbraio 1983, Robards, causa 149/82, Racc. pag. 171, punto 19 della motivazione).

27 Alla luce di tali considerazioni, occorre innanzitutto osservare che l’ambito concreto della controversia che ha portato al rinvio pregiudiziale è definito dagli artt. 131 e 132 dell’Aktiengesetz. Detti articoli prevedono il diritto dell’azionista a essere informato dalla direzione.

28 Le questioni pregiudiziali non si ricollegano direttamente a tale diritto, ma sollevano in sostanza il problema della compatibilità della teoria del conferimento in natura dissimulato ° qual essa è ricavabile in particolare dalla sentenza del Bundesgerichtshof 15 gennaio 1990, già citata ° con la seconda direttiva. Il giudice nazionale ritiene che la soluzione di tali questioni sia necessaria onde consentirgli di decidere in merito alla domanda di informazioni inoltrata dal signor Meilicke. Esso precisa al riguardo che tale domanda dovrebbe essere respinta qualora la teoria del conferimento in natura dissimulato, nella forma elaborata dalla giurisprudenza tedesca, risultasse incompatibile con la seconda direttiva.

29 Dal fascicolo tuttavia si ricava che non è dimostrato che sussistano i presupposti per richiamarsi a tale teoria nella fattispecie di cui al giudizio principale. Infatti, sia in occasione del procedimento dinanzi al giudice nazionale sia nelle osservazioni presentate alla Corte, la ADV/ORGA ha negato che la giurisprudenza tedesca si applichi agli accordi conclusi tra essa e la Commerzbank. Lo stesso giudice che ha effettuato il rinvio pregiudiziale si pronuncia in merito con formule ipotetiche, affermando che il conferimento della Commerzbank potrebbe essere contrario alla giurisprudenza di cui trattasi.

[…]

32 Stando così le cose, la Corte è chiamata a decidere in merito a un problema di carattere ipotetico, senza disporre degli elementi di fatto e di diritto necessari per risolvere in modo proficuo le questioni che le sono state sottoposte.

33 Ne consegue che la Corte oltrepasserebbe i limiti della sua funzione se decidesse di risolvere le questioni pregiudiziali che le sono state sottoposte”.