Sentenza della Corte dell’11 dicembre 1997, Job Centre coop. Arl, causa C-55/96.

“7 Con sentenza 19 ottobre 1995 nella causa C-111/94, Job Centre (Racc. pag. I-3361), la Corte ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sulle questioni sottopostele dal Tribunale civile e penale di Milano ritenendo che tale giudice, nell’ambito di un procedimento di giurisdizione volontaria vertente su una domanda di omologazione dell’atto costitutivo di una società per l’iscrizione di quest’ultima nel relativo registro, esercitasse una funzione non giurisdizionale che, del resto, in altri Stati membri è affidata ad un’autorità amministrativa. Infatti esso agisce come autorità amministrativa senza dover nel contempo dirimere una controversia.

8 A seguito di tale sentenza, con decreto 18 dicembre 1995 il Tribunale civile e penale di Milano ha respinto la domanda di omologazione dell’atto costitutivo presentata dal rappresentante della JCC a motivo dell’accertato contrasto fra l’oggetto sociale di quest’ultima e talune norme imperative della legislazione italiana in materia di lavoro.

9 Contro tale diniego di omologazione la JCC ha proposto reclamo ex art. 2330, quarto comma, del codice civile italiano, dinanzi alla Corte d’appello di Milano, chiedendo l’annullamento del decreto del Tribunale e l’omologazione dell’atto costitutivo della società.

[…]

LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Corte d’appello di Milano con ordinanza 30 gennaio 1996, dichiara […]”