Sentenza della Corte del 26 aprile 1994, Roquette Freres SA contro Hauptzollamt Geldern, causa c-228/92.

“24 Con tale questione il giudice nazionale intende sapere se un importatore che, come la ricorrente nella causa principale, abbia proposto reclamo amministrativo seguito da un ricorso giurisdizionale avverso un avviso di riscossione di ICM eccependo l’invalidità del regolamento comunitario sulla base del quale era stato emanato l’avviso medesimo, possa legittimamente far valere, a sostegno del proprio ricorso, la declaratoria di invalidità di un regolamento pronunciato dalla Corte nell’ambito della stessa controversia.

25 Si deve ricordare in proposito che spetta alla Corte determinare, quando si avvalga della possibilità di limitare l’efficacia retroattiva di una declaratoria di invalidità di un regolamento comunitario pronunciata nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, se una deroga a tale limitazione dell’efficacia temporale della sentenza possa essere prevista a favore della parte della causa principale che abbia impugnato dinanzi al giudice nazionale l’atto interno di esecuzione del regolamento o se, al contrario, anche nei confronti della detta parte, la declaratoria di invalidità del regolamento con effetti unicamente ex nunc costituisca un rimedio adeguato (v. sentenza Produits de maïs, citata, punto 18).

26 Nel caso della parte che, come la ricorrente nella causa principale, abbia impugnato dinanzi al giudice nazionale un avviso di riscossione di ICM emanato sulla base di un regolamento comunitario invalido, una siffatta limitazione degli effetti ex tunc di una declaratoria pregiudiziale di invalidità determinerebbe, come conseguenza, il rigetto da parte del giudice nazionale medesimo del ricorso avverso l’avviso di riscossione contestato, ancorché il regolamento, sulla base del quale l’avviso stesso sia stato emanato, sia stato dichiarato illegittimo dalla Corte nell’ambito del medesimo giudizio.

27 Un operatore economico quale la ricorrente nella causa principale verrebbe, quindi, a trovarsi privato del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva in caso di violazione, da parte delle istituzioni, del diritto comunitario e risulterebbe pregiudicato l’effetto utile dell’art. 177 del Trattato.

[…]

30 Alla luce delle suesposte considerazioni, la seconda questione posta dal giudice nazionale dev’essere risolta nel senso che un operatore economico che, anteriormente alla data di pronuncia della presente sentenza, abbia proposto ricorso dinanzi a un giudice nazionale avverso un avviso di riscossione di ICM emanato in base al regolamento comunitario dichiarato invalido dalla sentenza medesima, può legittimamente invocare tale declaratoria di invalidità nell’ambito della causa principale. Lo stesso diritto spetta agli operatori economici che, anteriormente alla detta data, abbiano presentato reclamo amministrativo al fine di ottenere il rimborso degli ICM versati sulla base di tale regolamento”.