Sentenza della Corte del 15 ottobre 1980, SA Roquette Freres contro Stato francese, causa 145/79.

“51 Mentre il trattato non stabilisce espressamente quali siano le conseguenze derivanti da una dichiarazione d’invalidità pronunziata nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, gli artt. 174 e 176 contengono norme precise circa le conseguenze dell’annullamento di un regolamento nell’ambito di un ricorso diretto. L’art. 176 dispone che l’istituzione da cui emana l’atto annullato e tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. Nelle sentenze pronunziate il 19 ottobre 1977 nelle cause 117/76 e 16/77 (Ruckdeschel e Hansa-lagerhaus Stroh, Racc. pag. 1753) e nelle cause 124/76 e 20/77 (Moulins et Huileries de Pont-a-Mousson e Providence Agricole de la Champagne, Racc. pag. 1795), la Corte ha gia fatto riferimento a questa norma nell’ambito di un procedimento pregiudiziale .

52 Nel caso presente, l’applicazione analogica dell’art. 174, 2° comma, del trattato, a norma del quale la Corte può indicare quali effetti di un regolamento dichiarato nullo vanno considerati definitivi, è necessaria per gli stessi motivi di certezza del diritto che sono alla base di tale disposizione. Da una parte, l’invalidità di cui trattasi nel caso di specie potrebbe dar luogo al recupero di importi indebitamente versati da imprese interessate nei paesi a moneta deprezzata e da amministrazioni nazionali competenti nei paesi a moneta forte, il che, attesa la mancanza di uniformità fra le legislazioni nazionali in materia, potrebbe cagionare considerevoli disparità di trattamento e, quindi, provocare nuove distorsioni della concorrenza. D’altra parte, non si può procedere alla stima degli svantaggi economici derivanti dall’invalidità delle disposizioni regolamentari di cui trattasi senza effettuare valutazioni che, ai sensi del regolamento n. 974/71, solo la Commissione è tenuta a compiere, tenendo conto di altri elementi pertinenti, come, ad esempio, l’applicazione del tasso verde alla restituzione alla produzione.

53 Per questi motivi, occorre riconoscere che l’accertata invalidità delle disposizioni regolamentari di cui trattasi non consente di rimettere in discussione la riscossione o il pagamento degli importi compensativi monetari effettuati dalle autorità nazionali, in base a dette disposizioni, per il periodo anteriore alla data della presente sentenza”.