Sentenza della Corte del 12 dicembre 1972, International Fruit Company N.V. ed altri contro Produktschap Voor Groenten en Fruit, cause riunite 21 a 24/72.

“7/9 Affinché la validità di un atto comunitario possa risultare inficiata da una sua incompatibilità con una norma di diritto internazionale, occorre in primo luogo che questa norma sia vincolante per la Comunità. Qualora tale motivo d’invalidità sia addotto dinanzi al giudice nazionale, è inoltre necessario che la stessa norma sia suscettibile di attribuire ai soggetti dell’ordinamento comunitario il diritto di farla valere in giudizio. Si deve quindi stabilire se l’accordo generale sulle tariffe e sul commercio soddisfi queste due condizioni.

[…]

14/16 La Commissione ha assunto – gradualmente durante il periodo transitorio e complessivamente al termine di questo, in forza degli art. 111 e 113 del trattato – i poteri relativi alla politica tariffaria e commerciale. Gli Stati membri, nell’attribuire tali poteri alla Comunità, ponevano in rilievo la loro volontà di vincolarla mediante gli obblighi assunti in forza del Gatt. Dall’entrata in vigore del trattato Cee e, più precisamente, a partire dall’attuazione della tariffa esterna comune, il trasferimento di poteri, dagli Stati membri alla Comunità, si è concretato in vari modi nell’ambito del Gatt ed è stato riconosciuto dalle altre parti contraenti.

17/18 In ispecie, a partire da tale data la Comunità, che agisce attraverso le proprie istituzioni, è comparsa come parte nelle trattative tariffarie e come parte contraente negli accordi di ogni genere stipulati nell’ambito del Gatt, in conformità all’art. 114 del trattato Cee, il quale stabilisce che gli accordi tariffari e commerciali “sono conclusi a nome della Comunità”. Ne deriva che, in tutti i casi in cui, in forza del trattato Cee, la Comunità ha assunto dei poteri, gia spettanti agli Stati membri, nell’ambito di applicazione del Gatt, le disposizioni di questo sono vincolanti per la Comunità stessa.

19/20 Si deve inoltre stabilire se il Gatt attribuisca ai singoli cittadini della Comunità il diritto di far valere in giudizio le sue disposizioni avverso un atto comunitario. A tale scopo, si deve aver riguardo allo spirito, alla struttura ed alla lettera del Gatt stesso.

21 Questo accordo, fondato – ai sensi del suo preambolo – sul principio di negoziati da condursi su “una base di reciprocità e di vantaggio mutui”, è caratterizzato dalla grande flessibilità delle sue disposizioni, in ispecie di quelle relative alla possibilità di deroghe, ai provvedimenti ammessi in caso di difficoltà eccezionali ed alla composizione delle controversie fra i contraenti.

22/23 Così, a norma dell’art. XXII, n. 2, “ciascun contraente esaminerà con comprensione le richieste rivoltegli da qualsiasi altro contraente e dovrà prestarsi a deliberazioni a proposito di tali richieste, qualora queste vertano su una questione relativa all’applicazione del presente accordo”. A norma del n. 2 dello stesso articolo, “le parti contraenti […] potranno consultarsi con uno o più contraenti su una questione per la quale non sarà stato possibile giungere ad una soluzione soddisfacente mediante le delibere di cui al n. 1”.

24/25 Per il caso che un contraente ritenesse “che un vantaggio derivatogli direttamente o indirettamente dal presente accordo fosse annullato o compromesso, ovvero che il raggiungimento di uno degli scopi dell’accordo fosse compromesso”, fra l’altro, “dal fatto che un altro contraente non adempie gli obblighi assunti in forza del presente accordo”, l’art. XXIII disciplina particolareggiatamente i provvedimenti che i contraenti interessati, o i contraenti collettivamente, possono o devono adottare in situazioni siffatte. Questi provvedimenti comprendono, per la composizione delle controversie, le richieste o proposte scritte da “esaminare con comprensione”, gli accertamenti eventualmente seguiti da raccomandazioni, le deliberazioni o decisioni delle parti contraenti, ivi compresa quella di autorizzare determinati contraenti a sospendere, nei confronti di altri, l’applicazione di qualsiasi concessione od altro obbligo derivante dal Gatt ed infine, in caso di siffatta sospensione, la facoltà dell’interessato di recedere dall’accordo stesso.

26 Infine, per il caso in cui, in seguito ad un impegno assunto col Gatt o ad una concessione relativa ad una preferenza, determinati produttori subiscano, o rischino di subire, un danno grave, l’art. XIX autorizza il contraente a sospendere unilateralmente l’efficacia dell’impegno come pure a revocare o modificare la concessione, sia dopo aver sentito tutti gli altri contraenti senza essere giunti ad un accordo con gli interessati, sia anche, in caso di urgenza ed in via provvisoria, senza averli sentiti.

27/28 Quanto precede è sufficiente a dimostrare che, trovandosi in un contesto siffatto, l’art. XI del Gatt non attribuisce ai singoli cittadini delle Comunità il diritto di esigerne giudizialmente l’osservanza. La validità dei regolamenti della Commissione nn. 459/70, 565/70 e 686/70 non può quindi essere menomata da detto art. XI”.