Sentenza della Corte del 10 gennaio 2006, Ministero dell’Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri, causa C 222/04

“69 Le resistenti nella causa principale sostengono che la quarta questione proposta, relativa alla validità della decisione 2003/146, è irricevibile in quanto tale decisione sarebbe divenuta definitiva nei confronti della Repubblica italiana che, pur potendo, non l’ha impugnata ai sensi dell’art. 230 CE (sentenza 9 marzo 1994, causa C 188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Racc. pag. I 833).

[…]

b) Giudizio della Corte

72 La questione relativa alla validità della decisione 2003/146 non è stata formulata su richiesta di un soggetto che, pur potendo proporre un ricorso di annullamento avverso la medesima, non lo abbia fatto nei termini previsti dall’art. 230 CE.

73 Essa è stata proposta d’ufficio dal giudice della causa principale.

74 Di conseguenza, essa non può essere dichiarata irricevibile sulla base della giurisprudenza discendente dalla citata sentenza TWD Textilwerke Deggendorf”.