Sentenza della Corte del 19 maggio 1992, J. M. Mulder e altri e Otto Heinemann contro Consiglio delle Comunità europee e Commissione delle Comunità europee, cause riunite c-104/89 e c-37/90.

“a) Sull’elemento generatore della responsabilità
12 L’art. 215, secondo comma, del Trattato dispone che in materia di responsabilità extracontrattuale la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comunemente accolti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, i danni arrecati dalle sue istituzioni nell’esercizio delle loro funzioni. La portata di detta disposizione è stata precisata nel senso che, nel caso di atti normativi che implicano scelte di politica economica, la responsabilità della Comunità sorge solo in caso di violazione sufficientemente grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli (v., in particolare, sentenza 25 maggio 1978, cause riunite 83/76 e 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, Bayerische HNL/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1209, punti 4-6 della motivazione). Più specificamente, in un contesto normativo come quello della fattispecie, caratterizzato dall’esercizio di un ampio potere discrezionale, indispensabile alla realizzazione della politica agricola comune, la responsabilità della Comunità può sorgere solo se l’istituzione interessata ha disconosciuto, in modo palese e grave, i limiti che s’impongono all’esercizio dei suoi poteri (v., in particolare, sentenza 25 maggio 1978, già ricordata, punto 6 della motivazione).

13 E’ inoltre principio consolidato dalla giurisprudenza che la responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che il danno lamentato ecceda l’ambito dei normali rischi economici inerenti alle attività nel settore interessato (v. sentenze 4 ottobre 1979, causa 238/78, Ireks-Arkady/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2955, punto 11 della motivazione; cause riunite 241/78, 242/78, da 245/78 a 250/78, DGV/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3017, punto 11 della motivazione; cause riunite 261/78 e 262/78, Interquell Staerke-Chemie/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3045, punto 14 della motivazione; cause riunite 64/76 e 113/76, 167/78 e 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier frères/Consiglio, Racc. pag. 3091, punto 11 della motivazione).

14 Detti presupposti sussistono per quel che riguarda il regolamento n. 857/84, quale integrato dal regolamento n. 1371/84.

15 A questo proposito si deve ricordare, anzitutto, che, come ha dichiarato la Corte nelle sentenze 28 aprile 1988, Mulder e von Deetzen, già ricordate, detti regolamenti sono stati adottati in ispregio del principio del legittimo affidamento, che è un principio generale di diritto comunitario, di rango superiore, diretto alla tutela dei singoli.

16 Si deve constatare, in secondo luogo, che omettendo completamente, senza richiamarsi ad un interesse pubblico superiore, di prendere in considerazione la situazione particolare di una categoria nettamente distinta di operatori economici, cioè dei produttori che non avevano consegnato latte durante l’anno di riferimento in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, il legislatore comunitario ha ecceduto in modo palese e grave l’ambito del suo potere discrezionale, contravvenendo così in modo sufficientemente grave ad una norma giuridica superiore.

17 Questa violazione è ancor più evidente dal momento che l’esclusione totale e permanente dei produttori interessati dall’assegnazione di un quantitativo di riferimento, che impedisce praticamente loro di riprendere la vendita del latte alla scadenza del loro impegno di non commercializzazione o di riconversione, non può considerarsi né prevedibile né rientrante nei normali rischi economici inerenti alle attività di produttore di latte.

[…]

22 Alla luce di quel che precede, si deve perciò concludere che la Comunità è tenuta a risarcire il danno patito dai ricorrenti per effetto dell’applicazione del regolamento n. 857/84, così come integrato dal regolamento n. 1371/84 […]”.