Sentenza della Corte del 26 febbraio 1986, Firma Krohn und co. Import – Export (Gmbh und co, Kg) contro Commissione delle Comunità europee, causa 175/84.

“18 Va ricordato che il combinato disposto degli artt. 178 e 215 del trattato attribuisce alla Corte soltanto la competenza a disporre il risarcimento dei danni cagionati dalle istituzioni comunitarie o dai suoi dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni, vale a dire, il risarcimento dei danni per i quali può insorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità. Invece, i danni provocati dagli organi nazionali sono tali da fare insorgere soltanto la responsabilità di questi ultimi e i giudici nazionali restano esclusivamente competenti a garantirne il risarcimento.

19 Quando, come nella fattispecie, il provvedimento lesivo è stato adottato da un organo nazionale agente per dare esecuzione ad una normativa comunitaria, va verificato, onde giustificare la competenza della Corte, se l’illecito fatto valere a sostegno della domanda di risarcimento provenga proprio da un’istituzione comunitaria e non possa essere considerato imputabile all’organo nazionale.

20 A sostegno della sua domanda di risarcimento, la ricorrente si limita ad invocare l’illegittimita dei telex inviati dalla Commissione al Balm il 23 novembre e il 21 dicembre 1982.

21 A questo proposito, dalla formulazione stessa del precitato art. 7, n. 1, del regolamento n. 2029/82, risulta che tali disposizioni hanno attribuito alla Commissione non la mera facoltà di esprimere il proprio parere sulla decisione da emanare nell’ambito di una cooperazione interna con gli organi nazionali incaricati di applicare la normativa comunitaria, ma appunto il potere di imporre a questi stessi organi il rifiuto dei titoli d’importazione richiesti qualora non siano rispettate le condizioni stabilite dall’accordo di cooperazione.

22 D’altro canto, dagli atti di causa e dalla trattazione orale avvenuta dinanzi alla Corte risulta che, con i suoi telex del 23 novembre e del 21 dicembre 1982, la Commissione ha inteso esercitare effettivamente il potere cosi attribuitole dando istruzioni al Balm di rifiutare i titoli d’importazione litigiosi in mancanza di una risposta soddisfacente alle richieste d’informazioni presentate alla Krohn.

23 Da quanto precede consegue che l’illecito allegato dalla ricorrente a sostegno del suo diritto a risarcimento e imputabile non al Balm, che era tenuto a conformarsi alle istruzioni della Commissione, ma appunto a quest’ultima. La Corte è quindi competente a conoscere del ricorso presentato dalla Krohn e il primo motivo di improcedibilità dev’essere respinto”.