Sentenza della Corte del 26 febbraio 1986, Firma Krohn und co. Import – Export (Gmbh und co, Kg) contro Commissione delle Comunità europee, causa 175/84.

“Sul secondo motivo di improcedibilità
24 La Commissione ritiene che, secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorso per risarcimento danni ai sensi degli artt. 178 e 215, 2° comma, del trattato, possa essere proposto solo dopo l’esaurimento, da parte del ricorrente, delle possibilità a sua disposizione per chiedere, dinanzi ai giudici nazionali, l’annullamento del provvedimento adottato dall’autorità nazionale. Orbene, nel caso di specie, la Krohn ha presentato dinanzi al Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento del rifiuto del Balm e il rilascio dei titoli d’importazione di cui è causa e tale ricorso non è stato ancora deciso. I mezzi di tutela giurisdizionale offerti dall’ordinamento nazionale non sono stati quindi esauriti.

[…]

26 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’azione di risarcimento a norma degli artt. 178 e 215, 2° comma, del trattato è stata istituita come rimedio autonomo dotato di una particolare funzione nell’ambito del regime delle impugnazioni e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo oggetto.

27 È tuttavia esatto affermare che l’azione di risarcimento va valutata alla luce del sistema complessivo di tutela giurisdizionale dei singoli istituito dal trattato e che la sua ricevibilità può trovarsi subordinata, in taluni casi, all’esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni esperibili ai fini dell’annullamento della decisione dell’autorità nazionale. È ancora necessario, perchè ciò avvenga, che tali rimedi nazionali garantiscano in maniera efficace la tutela dei singoli interessati in quanto idonei a condurre al risarcimento del danno lamentato.

28 Ciò non si verifica nel caso di specie. Nulla consente di affermare che l’annullamento della decisione del Balm e il rilascio, dopo diversi anni, dei titoli d’importazione reclamati nel 1982 compenserebbe il danno subito all’epoca dalla Krohn; un annullamento del genere non dispenserebbe la ricorrente dalla presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte, a norma degli artt. 178 e 215, 2° comma, del trattato onde ottenere un risarcimento.

29 Stando così le cose, la ricevibilità del presente ricorso non può essere subordinata ad un esaurimento dei rimedi giurisdizionali nazionali esperibili avverso la decisione del Balm e il secondo motivo di improcedibilità va anch’esso respinto”.