Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano (Italia) il 7 dicembre 2010 — Kamberaj Servet/Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano
(Causa C-571/10) (2011/C 46/11)

Questioni pregiudiziali
1) Se il principio di primazia (principe de primauté) del diritto dell’Unione impone al Giudice nazionale di dare piena ed immediata attuazione alle norme dell’Unione provviste di efficacia diretta, disapplicando norme interne in conflitto con il diritto dell’Unione anche se adottate in attuazione di principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato membro.
2) Se in caso di conflitto fra norma interna e CEDU il richiamo operato dall’art. 6 TUE alla CEDU, impone al Giudice nazio­ nale di dare diretta applicazione all’art. 14 ed all’art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 12, disapplicando la fonte interna incompatibile, senza dovere previamente sollevare questione di costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale nazionale.

3) Se il diritto dell’Unione e, in particolare, gli artt. 2 e 6 TUE, gli artt. 21 e 34 della Carta e le direttive 2000/43/CE e 2003/109/CE, osta ad una normativa nazionale (rectius: pro­ vinciale) quale quella contenuta nel combinato disposto degli art. 15 comma 3o del d.p.r. n. 670/1972, degli artt. 1 e 5 della l.p. n. 13 del 1998 nonché nella Deliberazione della Giunta provinciale n. 1865 del 20.07.2009, nella parte in cui per i benefici considerati ed in particolare per il c.d. «sussidio casa» attribuisce rilevanza alla nazionalità riser­ vando ai lavoratori residenti soggiornanti di lungo periodo non appartenenti all’Unione ovvero agli apolidi un tratta­ mento peggiorativo rispetto ai cittadini residenti comunitari (italiani e non).
Nel caso in cui le precedenti questioni vengano risolte affermativamente:
4) Se in caso di violazione di principi generali dell’Unione quali il divieto di discriminazione e l’esigenza di certezza del di­ ritto, in presenza di una normativa nazionale attuativa che permette al giudice di «ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze e gli effetti della discriminazione» nonché impone di «ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimo­ zione degli effetti» e consente di ordinare «al fine di impedirne la ripetizione, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate», l’art. 15 della direttiva 2000/43/CE, nella parte in cui prevede che le sanzioni de­ vono essere effettive, proporzionate e dissuasive, deve essere interpretato nel senso di ricomprendere, fra le discrimina­ zioni accertate e gli effetti da rimuovere, anche al fine di evitare ingiustificate discriminazioni alla rovescia, tutte le violazioni incidenti sui destinatari della discriminazione, anche se non siano parti della controversia.
Nel caso in cui la precedente questione venga risolta affermativamente:
5) Se il diritto dell’Unione e, in particolare, gli artt. 2 e 6 TUE, gli artt. 21 e 34 della Carta e le direttive 2000/43/CE e 2003/109/CE, osta ad una normativa nazionale (rectius: provinciale) che richiede ai soli cittadini extracomunitari e non anche ai cittadini comunitari (italiani e non), parificati solo in ordine all’obbligo di residenza nel territorio della provincia superiore a 5 anni, il possesso dell’ulteriore requi­ sito di 3 anni di attività lavorativa per accedere al beneficio del sussidio casa.
6) Se il diritto dell’Unione e, in particolare, gli artt. 2 e 6 TUE e gli artt. 18, 45, 49 TFUE in combinato disposto con gli artt. l, 21, 34 della Carta, osta ad una normativa nazionale (rec­ tius: provinciale) che prevede per i cittadini comunitari (ita­ liani e non) l’obbligo di rendere dichiarazione ovvero aggre­ gazione etnica ad uno dei tre gruppi linguistici presenti in Alto Adige/Südtirol per accedere al beneficio del sussidio casa.
7) Se il diritto dell’Unione e, in particolare, gli artt. 2 e 6 TUE e gli artt. 18, 45, 49 TFUE in combinato disposto con gli artt. 21 e 34 della Carta, osta ad una normativa nazionale (rectius: provinciale) che impone ai cittadini comunitari (italiani e non) l’obbligo di residenza ovvero di lavoro nel territorio provinciale da almeno 5 anni per accedere al beneficio del sussidio casa.