SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
6 dicembre 2005 C-66/04
ricorso di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, proposto l’11 febbraio 2004

Regno Unito di Gran-Bretagna e Irlanda del Nord contro Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea sostenuti dalla Commissione delle Comunità europee.

“risulta dalla giurisprudenza della Corte che, qualora sussistano degli ostacoli agli scambi, ovvero risulti probabile l’insorgere di tali ostacoli in futuro, per il fatto che gli Stati membri hanno adottato, o si accingono ad adottare, con riferimento ad un prodotto o ad una categoria di prodotti, provvedimenti divergenti tali da garantire un diverso livello di protezione e da ostacolare perciò la libera circolazione dei prodotti in questione all’interno della Comunità, l’art. 95 CE consente al legislatore comunitario di intervenire adottando le misure appropriate nel rispetto, da un lato, del n. 3 del suddetto articolo e, dall’altro, dei principi giuridici sanciti dal Trattato o elaborati dalla giurisprudenza (sentenze 14 dicembre 2004, causa C?434/02, Arnold André, Racc. pag. I?11825, punto 34, e Swedish Match, causa C?210/03, Racc. pag. I?11893, punto 33, e 12 luglio 2005, cause riunite C?154/04 e C?155/04, Alliance for Natural Health e a., Racc. pag. I?0000, punto 32) …

… come sottolineato dall’Avvocato generale al paragrafo 18 delle sue conclusioni, questa disposizione è utilizzata in quanto base giuridica, solo quando risulti obiettivamente ed effettivamente dall’atto giuridico che quest’ultimo ha come fine il miglioramento delle condizioni di attuazione e di funzionamento del mercato interno.

Occore in seguito rilevare che con l’espressione «misure relative al ravvicinamento» di cui all’art. 95 CE, gli autori del Trattato CE hanno voluto attribuire al legislatore comunitario, in funzione del contesto generale e delle circostanze specifiche della materia da armonizzare, un margine di discrezionalità in merito alla tecnica di ravvicinamento più appropriata per ottenere il risultato auspicato, in particolare in settori caratterizzati da particolarità tecniche complesse.

Tale margine di discrezionalità può essere utilizzato, in particolare, per determinare la tecnica di armonizzazione più appropriata quando il ravvicinamento prospettato necessita di analisi fisiche, chimiche o biologiche, nonché della presa in considerazione degli sviluppi scientifici relativi alla materia di cui trattasi. Tali valutazioni, avendo come fine la sicurezza dei prodotti, rispondono, infatti, all’obiettivo assegnato al legislatore comunitario dall’art. 95, n. 3, CE, che consiste nel garantire un livello elevato di protezione della salute.

Si deve aggiungere, infine, che quando il legislatore comunitario prevede un’armonizzazione caratterizzata da diverse fasi consistenti, ad esempio, nella fissazione di un certo numero di criteri essenziali, elencati in un regolamento di base, nonché, in seguito, in analisi scientifiche relative alle sostanze di cui trattasi e l’adozione di un elenco positivo di sostanze autorizzate in tutta la Comunità, i due requisiti devono essere soddisfatti.

In primo luogo, il legislatore comunitario è obbligato a determinare, nell’atto di base, gli elementi essenziali della misura di armonizzazione in questione.

In secondo luogo, il meccanismo di attuazione dei suddetti elementi deve essere concepito in modo tale da comportare un’armonizzazione ai sensi dell’art. 95 CE. Così avviene quando il legislatore comunitario stabilisce dettagliatamente le modalità secondo cui devono essere adottate le decisioni in ogni fase di un tale procedimento di autorizzazione e determina e inquadra precisamente i poteri che spettano alla Commissione in quanto istituzione alla quale spetta il potere di prendere la decisione finale. Ciò accade, in particolare, quando l’armonizzazione in questione consiste nel compilare un elenco di prodotti autorizzati in tutta la Comunità ad esclusione di ogni altro prodotto.

Una tale interpretazione dell’art. 95 CE è corroborata inoltre dal fatto che, secondo la loro stessa formulazione, i nn. 4 e 5 di tale disposizione riconoscono il potere, in capo alla Commissione, di adottare misure di armonizzazione. Infatti, il riferimento a tale potere della Commissione nei nn. precitati dell’art. 95, letto in combinato disposto con il n. 1 di tale articolo, implica che un atto adottato dal legislatore comunitario sulla base dell’art. 95 CE, conformemente alla procedura di codecisione di cui all’art. 251 CE, può limitarsi a definire le disposizioni essenziali al fine di realizzare gli obiettivi vincolati all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno nel settore di cui trattasi, conferendo al tempo stesso alla Commissione il potere di adottare le misure di armonizzazione che necessitano l’esecuzione dell’atto legislativo in questione.