SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione), 28 aprile 2011 – C?61/11 PPU, Hassen El Dridi, alias Soufi Karim,

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.

La Corte ha accolto la richiesta del giudice rimettente di attivare la procedura urgente prevista dall’art. 104 ter del regolamento della Corte.

Articolo 104 ter


§1 Un rinvio pregiudiziale che sollevi una o più questioni relative ai settori previsti dal titolo V della parte terza del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, su domanda del giudice nazionale o, in via eccezionale, d’ufficio, può essere sottoposto a un procedimento d’urgenza che deroga alle disposizioni del presente regolamento.
La domanda del giudice nazionale deve esporre le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l’urgenza e giustificano l’applicazione di tale procedimento derogatorio, ed indica, per quanto possibile, la soluzione che tale giudice propone alle questioni pregiudiziali.
Se il giudice nazionale non ha presentato alcuna domanda diretta all’adozione del procedimento d’urgenza, il presidente della Corte, qualora l’applicazione di tale procedimento sembri, prima facie, imporsi, può chiedere alla sezione di seguito indicata di verificare la necessità di sottoporre il rinvio al detto procedi­ mento.
La decisione di sottoporre un rinvio al procedimento d’urgenza è adottata dalla sezione designata, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale. La composizione della sezione è determinata conformemente all’articolo 11 quater il giorno dell’assegnazione della causa al giudice relatore qualora l’appli­ cazione del procedimento d’urgenza sia richiesta dal giudice nazionale o, se l’applicazione di tale procedimento è esaminata su domanda del presidente della Corte, il giorno in cui tale domanda è presentata.
…”