Sentenze del Tribunale di primo grado
cause T-69/00, T-151/00, T-301/00, T-320/00, T-383/00 e T-135/01

Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA (FIAMM) e FIAMM Technologies e a. / Consiglio dell’Unione europea e Commissione delle Comunità europee Beamglow Ltd / Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

“Sulla responsabilità della Comunità per comportamento illecito dei suoi organi”

“78 Occorre anzitutto ricordare che, come risulta da una giurisprudenza consolidata, in forza dell’art. 288, secondo comma, CE, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità per comportamento illecito dei suoi organi presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento fatto valere e il danno lamentato (sentenza della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE, Racc. pag. 3057, punto 16; sentenze del Tribunale 11 luglio 1996, causa T?175/94, International Procurement Services/Commissione, Racc. pag. II?729, punto 44; 16 ottobre 1996, causa T?336/94, Efisol/Commissione, Racc. pag. II?1343, punto 30, e 11 luglio 1997, causa T?267/94, Oleifici Italiani/Commissione, Racc. pag. II?1239, punto 20).

79 Quando una di queste condizioni non è soddisfatta, il ricorso deve essere interamente respinto senza che sia necessario esaminare le altre condizioni (sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C?146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I?4199, punti 19 e 81, e sentenza del Tribunale 20 febbraio 2002, causa T?170/00, Förde-Reederei/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II?515, punto 37).

80 Il comportamento illecito contestato ad un’istituzione comunitaria deve consistere in una violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C?352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I?5291, punto 42).

81 Il criterio decisivo per considerare tale condizione soddisfatta è quello della violazione manifesta e grave, commessa dall’istituzione comunitaria in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale.

82 Quando tale istituzione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata (sentenze del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T?198/95, T?171/96, T?230/97, T?174/98 e T?225/99, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, Racc. pag. II?1975, punto 134, e 10 febbraio 2004, cause riunite T?64/01 e T?65/01, Afrikanische Frucht-Compagnie e Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II?521, punto 71).”

“Sulla responsabilità della Comunità in assenza di comportamento illecito dei suoi organi”

“150 Il fatto che, come nella fattispecie, l’illiceità del comportamento imputato alle istituzioni comunitarie non sia accertata non comporta che le imprese le quali, in quanto categoria di operatori economici, devono sopportare una parte sproporzionata degli oneri derivanti da una restrizione dell’accesso a mercati d’esportazione non possano in alcun caso ottenere una compensazione facendo valere la responsabilità extracontrattuale della Comunità (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 settembre 1987, causa 81/86, De Boer Buizen/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3677, punto 17).

151 Infatti, l’art. 288, secondo comma, CE basa l’obbligo che esso impone alla Comunità di risarcire i danni causati dalle sue istituzioni sui «principi generali comuni ai diritti degli Stati membri» senza limitare, di conseguenza, la portata di tali principi al solo regime della responsabilità extracontrattuale della Comunità per comportamento illecito delle dette istituzioni.

152 Orbene, i diritti nazionali della responsabilità extracontrattuale consentono ai singoli, anche se in misura variabile, in settori specifici e secondo modalità diverse, di ottenere in via giudiziale il risarcimento di taluni danni, anche in assenza di un’azione illecita dell’autore del danno.

153 Nel caso di un danno causato da un comportamento delle istituzioni della Comunità la cui illiceità non è dimostrata, la responsabilità extracontrattuale della Comunità può sorgere quando siano cumulativamente soddisfatte le condizioni relative all’effettività del danno, al nesso di causalità tra il danno e il comportamento delle istituzioni comunitarie e al carattere anormale e speciale del danno in questione (v., in tal senso, sentenza 15 giugno 2000, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, cit. supra al punto 148, punto 19).”