La fase precontenziosa non implica, da parte della Commissione, alcun atto giuridicamente vincolante. E’ irricevibile il ricorso per l’annullamento dell’atto con il quale la Commissione si è pronunciata sulla richiesta di applicazione dell’art. 169 nei confronti di uno Stato.
SENTENZA DELLA CORTE DEL 1 MARZO 1966. – ALFONS LUETTICKE GMBH E 2 ALTRE RICORRENTI CONTRO LA COMMISSIONE DELLA CEE. – CAUSA 48/65. LA DOMANDA DEL 15 MARZO MIRAVA A…