L’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua Costituzione.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) – 26 febbraio 2013 – C?399/11, Stefano Melloni 55 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 53 della…