(Controversia tra la Repubblica d’Irlanda e il Regno Unito – Tribunale arbitrale costituito conformemente all’Allegato VII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 – Giurisdizione della Corte di giustizia – Articolo 292 CE – Articolo 193 Euratom – Dovere di cooperazione – Articolo 10 CE – Articolo 192 Euratom)
“…La UNCLOS è stata conclusa per conto della Comunità europea per mezzo della decisione del Consiglio 98/392 (26). Come giustamente rilevato dalla Commissione, il fondamento normativo di tale decisione è costituito, inter alia, dall’art. 130, lett. s), del Trattato. Conseguentemente, per quanto attiene alle disposizioni UNCLOS attinenti alla tutela dell’ambiente marino, all’atto dell’adesione all’UNCLOS la Comunità sembrerebbe aver esercitato nel settore della tutela ambientale sia la propria competenza esterna esclusiva, sia la propria competenza esterna non esclusiva.
…
Non condivido la tesi secondo cui il regime di composizione delle controversie UNCLOS sarebbe stato incorporato nell’ordinamento giuridico comunitario, modificandolo di conseguenza. L’art. 292 CE esclude l’attribuzione della giurisdizione esclusiva della Corte ad un altro giudice per effetto di un accordo internazionale (42). Non è pertanto possibile che la conclusione dell’UNCLOS abbia implicato il trasferimento della competenza giurisdizionale della Corte in ordine alla composizione delle controversie sorte tra gli Stati membri della Comunità e concernenti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario ad un giudice costituito ai sensi dell’UNCLOS.
… avendo avviato un procedimento di risoluzione delle controversie contro il Regno Unito, relativamente allo stabilimento MOX, dinanzi al tribunale arbitrale di cui all’Allegato VII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la Repubblica d’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 292 CE.
Non essendo l’Euratom parte contraente alla UNCLOS, il predetto ragionamento non può condurre alle medesime conclusioni con riguardo all’art. 193 Euratom. Allo scopo di valutare la censura secondo cui l’Irlanda avrebbe mancato di osservare gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 193 Euratom, occorre esaminare il secondo motivo dedotto dalla Commissione.”