SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) del 17 gennaio 2006
C-1/04 Susanne Staubitz-Schreiber
“L’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore al momento della proposizione da parte di quest’ultimo della domanda di apertura della procedura d’insolvenza resta competente ad aprire la detta procedura quando il detto debitore trasferisca il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro successivamente alla proposizione della domanda, ma anteriormente all’apertura della procedura.”