L’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento interno del Consiglio (di seguito «regolamento interno») prevede che,
in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione che richiede la maggioranza qualificata e se un
membro del Consiglio lo chiede, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata
rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell’Unione calcolata conformemente alle cifre di popolazione
di cui all’articolo 1 dell’allegato II bis del regolamento interno.
L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato II bis del regolamento interno, relativo alle modalità di applicazione delle
disposizioni relative alla ponderazione dei voti nel Consiglio prevede che, con effetto al 1o gennaio di ogni
anno, il Consiglio adatti, conformemente ai dati di cui l’Ufficio statistico delle Comunità europee dispone al 30
settembre dell’anno precedente, le cifre di cui all’articolo 1 di detto allegato.
Per l’applicazione dell’articolo 205, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 118, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, e dell’articolo 34, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, la popolazione totale di ogni Stato membro, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006, è la seguente:
Stato membro Popolazione (× 1 000)
Germania 82 500,8
Francia 62 370,8
Regno Unito 60 063,2
Italia 58 462,4
Spagna 43 038,0
Polonia 38 173,8
Paesi Bassi 16 305,5
Grecia 11 073,0
Portogallo 10 529,3
Belgio 10 445,9
Repubblica ceca 10 220,6
Ungheria 10 097,5
Svezia 9 011,4
Austria 8 206,5
Danimarca 5 411,4
Slovacchia 5 384,8
Finlandia 5 236,6
Irlanda 4 109,2
Lituania 3 425,3
Lettonia 2 306,4
Slovenia 1 997,6
Estonia 1 347,0
Cipro 749,2
Lussemburgo 455,0
Malta 402,7
Totale 461 324,0
Soglia (62 %) 286 020,9